...ma, quindi, resta, comunque, l'obbligo di applicare una targa ripetitrice "omologata"?, sebbene:L'agenzia automobilistica a cui mi ero rivolto e che era pronta ad incassare 200 euro (ed io li avrei anche spesi se avessi avuto la reale necessità di usare il portabici...) mi ha confermato che anche la Motorizzazione di Venezia ha fermato tutto (quindi non fanno i collaudi)... e che tutto è tornato allo stato precedente le due famose circolari... quindi fino a quando non si sarà espresso il Tar posso tranquillamente circolare con il portabici installato sul gancio traino (con targa ripetitrice ministeriale) senza incorrere in nessuna sanzione... per il momento meglio così... poi vedremo... un saluto a tutti e grazie dello scambio di utilissime informazioni... ma rimaniamo sempre sul pezzo...
"La targa ripetitrice va applicata al portabici posteriore per auto nel caso in cui la targa del veicolo sia coperta o poco visibile. È sufficiente una targa ripetitrice di quelle presenti in commercio, in quanto il portabici, anche se da gancio traino, non ha le ruote."
