Grazie per gli aggiornamenti.Esco ora dalla motorizzazione.tutto ok.entro venerdì mi chiamano x ritirare adesivo da applicare.
Mi hanno ritirato le copie delle omologazioni che avevo stampato dal sito Peruzzo ed anche stampa della targhetta presente sul portabici.( Oltre ovviamente il modulo TT2119 e copia pagamento versamenti ,cartac e documenti).
.. dimenticavo...mi hanno chiesto se avevo già acquistato la targa gialla.
Cagliari?Esco ora dalla motorizzazione.tutto ok.entro venerdì mi chiamano x ritirare adesivo da applicare.
Mi hanno ritirato le copie delle omologazioni che avevo stampato dal sito Peruzzo ed anche stampa della targhetta presente sul portabici.( Oltre ovviamente il modulo TT2119 e copia pagamento versamenti ,cartac e documenti).
.. dimenticavo...mi hanno chiesto se avevo già acquistato la targa gialla.
Immagino pure io e capisco che la domanda è stupida,ma bisogna combattere con dei burocrati e non si sa mai se la sera prima si sono accoppiati con le rispettive consorti e quindi te li trovi incazzatiimmagino abbia fatto una foto e poi stampata.
Se fosse possibile avere copia pdf stampabile te ne sarei grato....Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di bdg.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.
Buongiorno,
le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:
- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";
- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;
- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).
Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.
Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.
I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).
________________________________
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
Mi sbaglio o hanno scritto una gran mole di cazzate?Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.
Buongiorno,
le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:
- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";
- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;
- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).
Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.
Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.
I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
che barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.
Buongiorno,
le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:
- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";
- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;
- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).
Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.
Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.
I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
Il fatto e' che non esiste una legge/decreto pubblicato in gazzetta ufficiale che regola i portabici e i portabici da gancio traino.Mi sbaglio o hanno scritto una gran mole di cazzate?
se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioniche barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...
Comunque:
1. La targa del veicolo non puo' essere rimuovibile ne' spostata.
2. Non ha calcolato minimamente le luci.
3. Il tutto e' super utile per vincere un ricorso se qualcuno ti multa seguendo le nuove circolari interne del mit.
Va bene interpretare, ma se nella circolare c'è scritto che "in caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS" e questi scrivono che va spostata la targa dell'auto, vuol dire che non sanno nemmeno leggere!Il fatto e' che non esiste una legge/decreto pubblicato in gazzetta ufficiale che regola i portabici e i portabici da gancio traino.
Quindi ognuno interpreta a modo suo riciclando norme previste per altri accessori o rimorchi come hanno fatto con le circolari interne del mit o come ha fatto la mctc di bergamo da te interpellata.
Finche' qualcuno a livello politico sistema la cosa una volte per tutte con una legge o un decreto, potremo continuare a sparlare qui all'infinito.
quello e' sicuro, ma intanto il caro MIT ha dato disposizione alle forze dell'ordine di multare secondo la loro personale interpretazione.se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioni
e' evidente che:Va bene interpretare, ma se nella circolare c'è scritto che "in caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS" e questi scrivono che va spostata la targa dell'auto, vuol dire che non sanno nemmeno leggere!
esattamente il tuo punto 3: se ci fosse un pdf stampabile in caso di contestazione potrei invocare a ragione la buona fede in caso di controllo e in caso estremo farla mettere a verbale per ricorsoche barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...
Comunque:
1. La targa del veicolo non puo' essere rimuovibile ne' spostata.
2. Non ha calcolato minimamente le luci.
3. Il tutto e' super utile per vincere un ricorso se qualcuno ti multa seguendo le nuove circolari interne del mit.
se leggi le millemila pagine di questo thread in pec e' stato risposto solo una volta da una mctc, praticamente facendo copia e incolla della circolare interna del ministero.esattamente il tuo punto 3: se ci fosse un pdf stampabile in caso di contestazione potrei invocare a ragione la buona fede in caso di controllo e in caso estremo farla mettere a verbale per ricorso
[email protected]Ciao, hai una email di Thule?
Io ho bisogno di informazioni, ho utilizzato il form nel loro sito, ma nessuna risposta (e nemmeno una copia del messaggio che ho inviato). Grazie.
Fermi tutti, qui siamo al TOP, io da BG ho indicazioni diverse :se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioni
Solo io sono curioso per questo adesivo ? Mah, visto che ogni motorizzazione fa da se, hanno pero’ un’unica linea per quanto riguarda questo adesivo da apporre? Sembra tutto molto strano …Esco ora dalla motorizzazione.tutto ok.entro venerdì mi chiamano x ritirare adesivo da applicare.
Mi hanno ritirato le copie delle omologazioni che avevo stampato dal sito Peruzzo ed anche stampa della targhetta presente sul portabici.( Oltre ovviamente il modulo TT2119 e copia pagamento versamenti ,cartac e documenti).
.. dimenticavo...mi hanno chiesto se avevo già acquistato la targa gialla.
Chiedo, sei andato con portabici montato, hai presa 13 o 7 poli?!?Da dove l'hai presa la stampa della traghetta del portabici?sul sito peruzzo non l'ho trovata a parte tutta la scheda tecnica