PORTABICI - Così parlò il MIT

apollokid

Ebiker velocibus
4 Ottobre 2024
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n/a
Boia cane... anche la pensavo come te, poi rileggendo penso: il decreto dice che non sei obbligato ad usare la targa ripetitrice ma puoi benissimo spostare la targa della macchina quindi l'occultamento a questo quale sarebbe se la targa è stata spostata?
A rigor di logica dovrebbe essere quella che ormai si trova sul portabici anche se si entra in un cinema delle doppie luci nel quale non saprei districarmi

Detto questo, sig. nonno ciciclista, se vuoi un consiglio spassionato, metti sto cartello e fine.
Anche io che ho problemi ben più spinosi ho preso il cartello omologato e lo metto.
 

kilowatt

Ebiker celestialis
25 Marzo 2018
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Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Io lo metto. Devi fissarlo bene alla bici e magari portabici con delle corde o cinghie non elastiche. Effetto vela è minimo sull'auto: è più un problema di fissaggio del cartello. L'effetto vela, semmai, lo fa tutto l'insieme (portabici+bici+cartello). Ma, considerato che con un portabici carico più di 110 / 120 non fai, il problema non è rilevante
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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SAN SEVERO
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Infatti ho anche scritto. "Attendo pazientemente che i vari marchi mettano in commercio portabici da gancio traino che corrispondano esattamente a tutti i requisiti richiesti e li comprerò subito" . Ma questo è un altro discorso. È troppo chiedere che le cose vengano fatte cum grano salis?
 

hawkeye

Ebiker potentibus
26 Gennaio 2018
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KTM kopoho macina 2972
come ho già detto in altre occasioni... leggo mi tengo informato... ci rido sopra un pò... ma il mal di pancia non me lo faccio di certo venire per come, dove e quanti cartelli mettere...
io ho sempre usato e continuo ad usare il buon senso... poi vada come vada..........
my 2 cents.........
 
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Mauron

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anch'io faccio cosi
 
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Dave7

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30 Agosto 2017
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MDE Damper
Tutto corretto quanto detto finora, sul fatto che ad oggi servirebbero due (!) cartelli di carico sporgente (omologati, in metallo, totalmente riflettenti), posti sulle ruote, qualora si utilizzi un portabiciclette da gancio traino.

FUN FACT: a dicembre 2023, durante il delirio della normativa che prevedeva visita e collaudo in motorizzazione per queste strutture portabici, avevano chiaramente detto che il cartello di carico sporgente NON era necessario in caso di portabici da gancio traino qualora luci e targa fossero replicate .


 

fear_factory84

Ebiker grandiosus
26 Settembre 2021
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rockrider st 530 + mondraker crafty se 2022
se serve un sorpasso anche a 140 lo fai.. e non mi sono mai perso nulla..

senza il cartello ovviamente LOL
 

Blaststiff

Ebiker pedalantibus
8 Giugno 2021
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Orbea Rise SL M10 420kWh 2025 - Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Tu leggi la circolare, io preferisco leggere il decreto, che è un tantino più importante.
Il decreto tratta i portapacchi che CON o SENZA carico occultano.
Quando carichi la bici occulti, quindi devi rispettare il decreto.
A cosa serve valutare la situazione senza bici?

E ancora: supponiamo che tu abbia ragione e che, dato che il tuo portabici, scarico e con la barra abbassata, non occulta niente allora il DM non si applica.
Questo significa che lo puoi usare solo in quel modo (con il cartello bianco e rosso), perché nel momento in cui carichi una bici, copri targa e/o luci che è vietato.
E se questo DM non è applicabile, non esiste alcun altro passaggio del CdS che ti permette di farlo.

P.S. questa discussione è nata per via di una CIRCOLARE, ma quella del settembre 2023 non del febbraio 2025.
Il DECRETO ha superato quella circolare, dettando le vere regole.
Poi con la circolare del febbraio 2025 hanno cercato di fare chiarezza, ma hanno creato ancora più confusione (sull'applicabilità, DM e cicolare dicono due cose diametralmente opposte).
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
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1) il decreto e la circolare sono state scritte dallo stesso soggetto
2) dove legge sulla circolare che non fa distinzione tra carico e non carico?
3) anzi specifica chiaramente che le disposizioni del decreto non si applicano se l'aggeggio montato non copre la targa
4) un utente, ha giustamente fatto notare l'incongruenza delle conclusioni tirate (e non dovrebbe essere così) facendo notare il fatto che il decreto prevede che si possa spostare la targa originale sui portabici provvisti di luci ripetute, nel caso dovrebbe essere chiaro a tutti che l'auto finisce dove finisce il portabici, e fare questa distinzione (che l'auto finisce al portabici se usi la targa originale e considerare il portabici una sporgenza se usi la targa ripetitrice), per decidere se va o non va messo il cartello è pure e semplice stronzata (l'auto finisce sempre dove finisce il portabici con luci e targa ripetuta, che sia l'originale e targa R);
5) serve valutare come comportarsi quando il portabici è scarico, perché non c'è nessun divieto a viaggiare con il portabici scarico. Serve anche per evidenziare le evidenti contraddizioni delle norme ;
6) questa PARTE di discussione, come già da me ben specificato, è nata dopo che un utente ha pubblicato la circolare di febbraio, l'ho letta e sono intervenuto;
7) che la circolare che ha originato TUTTA la discussione è del 2023, lo so benissimo, visto che c'ho partecipato sin dal primo giorno, scrivendo, penso, più di 100 commenti.
 
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crocchidù

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e' stato più volte detto, ma non c'è peggior sordo di chi...
Nelle premesse del Decreto (che sono importanti quanto il Decreto stesso) c'è un "Considerando" che recita: "Considerato che le strutture portabagagli, portasci' e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo..."
Quindi poiché considerate carico sporgente a prescindere (!) ci vuole il cartello (anzi due... perché sporgono per l'intera larghezza del veicolo, quanto meno con le bici) punto.
L'aspetto dell'occultamento di fari e targa è un'altra cosa. Se sono occultate devi mettere sulla struttura la targa e le luci omologate, se non sono occultate (impossibile almeno con le bici) non devi mettere nulla.
Ciò premesso la Circolare attuativa prevede infatti sanzione in caso di assenza pannello con o senza carico: "
  • l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza (ndr della struttura stessa) con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds (10);
Dura Lex sed Lex

qui il riepilogo che avevo fatto ed aggiornato senza avere la pretesa di essere il portatore della verità:
 
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BikesOne

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Una legge vera e propria e un decreto- legge sono entrambi atti normativi con lo stesso valore con la differenza che un decreto deve essere convertito in legge per essere effettivo, e se non viene convertito in legge entro 60 gg dalla sua pubblicazione, non ha più nessun valore.
Il decreto legislativo invece non ha bisogno di essere convertito in legge, dal momento che viene emanato automaticamente diventa legge....
Mi sembra che ci sia ancora troppa confusione in merito....ho sbaglio?....
 

kilowatt

Ebiker celestialis
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Questo per dire che se avete la certezza che un decreto è stato approvato entro la data descritta va bene.... altrimenti cosa si discute a fare?
Non ho capito il tuo intervento. Il decreto del Mit di dicembre 2024 sui portabici, è stato pubblicato in Gazzetta il 16 gennaio 2025 quindi è atto pubblico anche se di rango inferiore a una legge. Il Dm richiama e specifica il Codice della Strada e vari regolamenti europei. Ti riferivi a questo?
 
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apollokid

Ebiker velocibus
4 Ottobre 2024
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Ma, considerato che con un portabici carico più di 110 / 120 non fai
insomma...
Per quanto ho potuto capire il decreto in questione non è né un decreto legge né un decreto legislativo bensì un decreto ministeriale e quindi essere fonte di diritto di rango inferiore rispetto ad una legge (nello specifico della nostra discussione per esempio il C.d.S.)

 
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crocchidù

Ebiker normalus
2 Dicembre 2018
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Padre Santo, aiutaci Tu.
Nelle premesse del Decreto Ministeriale ci sono gli estremi della Legge dello Stato che consente al Ministero Stesso di emettere tali Norme cogenti per gli utenti della strada (peraltro non per sbaglio pubblicate in G.U.)
"Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5), recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5);"
.
Il parere del Ministero dell'Interno, previsto in questi casi dal CdS è stato ottenuto "...Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del 16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole;"
quindi la novella Norma è buona.
Astenersi cagadubbi
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
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Atala B-Rush
A tal proposito, fresca, fresca una nuova sentenza della cassazione a proposito degli autovelox, leggete cosa dice, la sentenza, a proposito delle circolari del Mit?