Esatto, la distinzione è basata solo su questa logica. Sempre seguendo questa logica lineare, c'è chi vorrebbe mettere un limite anche alla velocità delle carrozzine per disabili motorizzate e chi, applicando la stessa logica è già riuscito ad andare oltre
http://www.oltrelebarriere.net/915/disabile-multato-per-eccesso-di-velocita/
Il limite di velocità sulle carrozzine per disabili già esiste. E ci mancherebbe che non fosse così !!!
Chi ha una disabilità ha tutta la mia solidarietà, il che però non significa che debba essere autorizzato a sfrecciare a 30 km/h sulla carrozzina.
E se un disabile rimuove il blocco velocità sul motore della carrozzina ... è giusto che venga multato. Fine OT
… gli “scooter” per disabili: – rientrano nella “Classificazione nazionale dei dispositivi medici” al codice Y12 “ausili per la mobilità personale”, classificazione approvata con d.m. del 07/10/2011; – devono essere iscritti nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo secondo le prescrizioni del decreto ministero della salute del 20/04/2007 e il d.m. n. 46 del 24/02/1997; – devono essere provvisti della dichiarazione del Costruttore di conformità Ce (direttiva europea 93/42/Cee concernente i dispositivi medici, d. lgs. 24/02/1997 n. 46, norme en 12.184, iso 12.21.27.006); – non devono superare i limiti prescritti dall’art. 196, comma 1, del d.p.r. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada) che si riportano di seguito: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell’estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kW; g)
velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore [omissis]. lo stesso art. 196 del d.p.r. n.495/1992, al comma 2, avverte che “il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma, comporta l’inclusione della macchina nei veicoli, di cui al primo periodo dell’articolo 46, comma 1 [del C.d.s.]”. va sottolineato che il limite di velocità di 6 km/h imposto dal regolamento del C.d.s., su alcuni CIVILE AMBIENTALE 22 ordine degli ingegneri della provinCia di roma Gli scooter per disabili o per anziani costruttivamente differiscono dalle carrozzine elettriche perché muniti di un manubrio. modelli in commercio può essere manualmente disinserito dall’utente e portato a 15 o 20 km/h a seconda del costruttore; in questi casi il mezzo può essere utilizzato esclusivamente su aree private alle quali non è possibile l’accesso al pubblico. la scheda tecnica del Costruttore avvisa di questa limitazione.