Sul forum mtb ho letto questo:
Il paradosso è che, in alcuni casi, ovvero quando le circolari intervengono in merito a decreti ministeriali, quelle stesse norme che abbisognano di successivi chiarimenti siano state scritte in realtà dai medesimi tecnici che vanno a illustrarle o a modificarne la portata attraverso le summenzionate menzionate circolari.
Ma che valore hanno suddette norme o circolari?
Innanzitutto vale la pena di ricordare che il diritto è governato dal principio di “Gerarchia delle Fonti”, che ordina le varie norme a partire da quelle fondamentali, ovvero le fonti costituzionali (per noi la Costituzione Italiana), dalle quali discendono poi le fonti primarie (i regolamenti comunitari, le leggi ordinarie, gli statuti regionali, le leggi regionali e i decreti), , non costituendo fonte di diritto, e avendo la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, si esclude che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. Pertanto le circolari non vincolano le aziende, i cittadini né il giudice penale e possono essere disapplicate dal giudice amministrativo (“le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal g.a. ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario”, Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016 n. 30).
In sintesi, qualora non ci si adegui al disposto di una circolare ministrare dei tipi specificati in premessa, (alquanto frequenti nel settore alimentare e mangimistico...), nessun giudice potrebbe mai condannare un cittadino o un'azienda “colpevoli” di non essersi attenuto a quanto scritto in una “circolare”.
A fortiori, non essendo fonti di diritto, ma mere disposizioni di indirizzo interno uniforme all'Amministrazione da cui promanano, la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché esse non contengono norme di diritto.
Tutto ciò cosa vuol dire? Che siano del tutto inutili? Beh, adeguarvisi può essere un gesto di zelo, in pieno spirito di collaborazione con le autorità amministrative competenti, segno di attenzione, ma è un atto volontario, poichè il mancato adeguamento a circolari che modificano il tenore di norme cogenti, impongono prescrizioni che nessuna norma ha previsto, estendono in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi non è assolutamente dovuto.
[1] Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del
2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017
[3] Recentissima la Sentenza Corte Costituzionale 33/2019
Circolari Ministeriali: valore giuridico.
Paola Cane
L’esperienza pratica ci mostra spesso come alcune circolari Ministeriali accanto a parti di carattere meramente ricognitivo della normativa in materia, ne hanno altre con indubbia portata precettiva, che travalicano i limiti imposti dalla legge, arrivando a:- modificare il tenore di norme cogenti;
- imporre ad aziende e cittadini prescrizioni che nessuna norma ha previsto;
- estendere in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi.
Il paradosso è che, in alcuni casi, ovvero quando le circolari intervengono in merito a decreti ministeriali, quelle stesse norme che abbisognano di successivi chiarimenti siano state scritte in realtà dai medesimi tecnici che vanno a illustrarle o a modificarne la portata attraverso le summenzionate menzionate circolari.
Ma che valore hanno suddette norme o circolari?
Innanzitutto vale la pena di ricordare che il diritto è governato dal principio di “Gerarchia delle Fonti”, che ordina le varie norme a partire da quelle fondamentali, ovvero le fonti costituzionali (per noi la Costituzione Italiana), dalle quali discendono poi le fonti primarie (i regolamenti comunitari, le leggi ordinarie, gli statuti regionali, le leggi regionali e i decreti), , non costituendo fonte di diritto, e avendo la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, si esclude che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. Pertanto le circolari non vincolano le aziende, i cittadini né il giudice penale e possono essere disapplicate dal giudice amministrativo (“le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal g.a. ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario”, Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016 n. 30).
In sintesi, qualora non ci si adegui al disposto di una circolare ministrare dei tipi specificati in premessa, (alquanto frequenti nel settore alimentare e mangimistico...), nessun giudice potrebbe mai condannare un cittadino o un'azienda “colpevoli” di non essersi attenuto a quanto scritto in una “circolare”.
A fortiori, non essendo fonti di diritto, ma mere disposizioni di indirizzo interno uniforme all'Amministrazione da cui promanano, la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché esse non contengono norme di diritto.
Tutto ciò cosa vuol dire? Che siano del tutto inutili? Beh, adeguarvisi può essere un gesto di zelo, in pieno spirito di collaborazione con le autorità amministrative competenti, segno di attenzione, ma è un atto volontario, poichè il mancato adeguamento a circolari che modificano il tenore di norme cogenti, impongono prescrizioni che nessuna norma ha previsto, estendono in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi non è assolutamente dovuto.
[1] Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del
2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017
[3] Recentissima la Sentenza Corte Costituzionale 33/2019