Ciao a tutti e buon anno, date un'occhiata quà :
https://www.circolazione-stradale.it/Codice-della-strada/Articolo-78-CdS
riporto le parti a noi interessate , leggete bene e vedete se abbiamo conferma di ciò che è stato scritto :
(questo lo sapevamo già ma hanno aggiunto una parte , quella sottolineata)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la
Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 (
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1) recita "
che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa", precisando ulteriormente che "
la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo". Nei casi su esposti, ed
in tutta la circolare, non essendo indicato se l'ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa si riferisca alla struttura portabiciclette montata sia a vuoto o con biciclette - si presume che si riferisca a tutti i casi anzidetti.
* In relazione alla visita e prova che comporta "
la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa" a cui fa riferimento la
Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1), si precisa che
tra le operazioni di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è prevista la visita e prova da parte degli Uffici motorizzazione civile non è ricompresa l’installazione di portabiciclette.
e poi :
* Il portabiciclette fissato sulla sfera del gancio traino non necessita di visite e prove di approvazione o aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, previo il rispetto di talune norme di comportamento (limiti di sporgenza posteriore, pannello quadrato a strisce bianche e rosse; libera visuale della targa di immatricolazione, delle luci di posizione o di quelle di arresto arresto (compresa la terza luce posta sul portellone); limite di portata dei velocipedi previsto dal costruttore del portabiciclette senza che sia previsto l'utilizzo della targa ripetitrice che risulta obbligatoria, invece, quando la visibilità della targa degli autobus da
noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione del portabiciclette.
Che famo??