@kilowatt Putroppo al Ministero dei Trasporti gente con le idee chiare non esiste più da parecchio, sono sottoorganico, le normative vanno avanti, sono composte da parecchie pagine e poi sono in inglese e sai com'è a Roma non hanno molta voglia di leggerle.......

Quello che dice
@MikeY è parzialmente giusto, cioè non serve la targa ripetitrice sul portabici da gancio traino se hai voglia di spostare quella originale del veicolo ma non è ad esempio pensabile attaccarla in modo fittizio a un modello da portellone privo di illuminazione del suddetto contrassegno.
La targa ripetitrice ormai è solo per i carrelli appendice (massa 300-600 kg a seconda della motrice, max 750kg) ma in realtà molti Costruttori per un discorso assicurativo forniscono comunque veicoli con un VIN a 17 cifre (numero di telaio) targabili. Ne è consentito il loro utilizzo in deroga sui portabici posteriori degli autobus (precisazione tecnica del 2002 a cui non è stato mai dato seguito).
L'unico organismo di controllo del MIT è la POLSTRADA (polizia che opera prevalentemente in autostrada, non i commissariati) e a livello di competenza sul CDS non sono secondi a nessuno, quindi per quello che ho già scritto alcune pagine addietro avendo potuto leggere dei verbali da loro emessi, le contestazioni a cui si possono andare in contro con l'utilizzo di portabici da portellone o gancio traino sono:
- l'utilizzo di una targa/contrassegno per il veicolo difforme da quelli di tipo approvato;
- occultamento della targa;
- manomissione dell'impianto luci del veicolo
- errata sistemazione e segnalazione del carico
Mai nulla invece per ora inerente il portabici da gancio traino in se stesso.
Attualmente le omologazioni dei veicoli vengono fatte a livello Europeo senza passare più tramite i Ministeri dei singoli stati UE e molti Costruttori prevedono per i loro veicoli degli accessori/optional che possono modificare le dimensioni del mezzo senza inficiare le caratteristiche tecniche richieste, fra questi sono annoverati i portabici, ergo le normative in vigore ne consentono l'uso quindi non serve un nuovo indirizzo Ministeriale.
Quindi se trasportando le nostre emtb siamo sicuri di non infrangere nessuno dei sopracitati divieti siamo a posto, fatto salvo operatori delle forze dell'Ordine con manie di onnipotenza (tipo sito citato nel post).
N.B. vi faccio constatare che nell'articolo si citano circolari del 1999, cioè di 24 anni fà e vi vorrei dire che è solo in questo caso specifico ma purtroppo non è così.



