Ho scoperto che in Italia le ebike non possono essere utilizzate su strada dai bambini (sotto i 14 anni). Se mando mio figlio a scuola senza batteria secondo voi è in regola con il codice? … a parte fare tanta fatica, ma lui non vuole la muscolare…
in Italia ormai ti denunciano per abbandono di minore se mandi un bambino a scuola da solo..!In Italia se lascia la bici fuori scuola è probabile che il ritorno lo fa a piedi![]()
Infatti. Non vorrei dire una cavolata ma se non sbaglio fino a 14 anni non potrebbero andare a scuola da soli....in Italia ormai ti denunciano per abbandono di minore se mandi un bambino a scuola da solo..!
p s io ho iniziato ad andare a scuola da solo in 1 elementare...![]()
Sicuro che esista una legge che "obbliga" l'accompagnamento a scuola dei minori di 14 anni? A me non risulta niente del genere...Infatti. Non vorrei dire una cavolata ma se non sbaglio fino a 14 anni non potrebbero andare a scuola da soli....
Integro:
In Italia, fino a 14 anni i bambini devono essere accompagnati a scuola. La legge prevede che i minori di 14 anni non possono andare e tornare da scuola da soli senza l'accompagnamento di un adulto, per evitare il reato di abbandono di minore. Tuttavia, dal 2017 è possibile che i genitori autorizzino la scuola a far uscire autonomamente i bambini di età inferiore ai 14 anni, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione e in base all'età, all'autonomia e al contesto specifico. Questa autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.
Quindi, la regola generale è che fino a 14 anni i bambini devono essere accompagnati a scuola e all'uscita deve esserci un adulto che li prenda in consegna, salvo diversa autorizzazione esplicita dei genitori alla scuola per l'uscita autonoma.
Madonna santa.. qui in Svizzera i bambini vanno a scuola da soli già dall'asiloInfatti. Non vorrei dire una cavolata ma se non sbaglio fino a 14 anni non potrebbero andare a scuola da soli....
Integro:
In Italia, fino a 14 anni i bambini devono essere accompagnati a scuola. La legge prevede che i minori di 14 anni non possono andare e tornare da scuola da soli senza l'accompagnamento di un adulto, per evitare il reato di abbandono di minore. Tuttavia, dal 2017 è possibile che i genitori autorizzino la scuola a far uscire autonomamente i bambini di età inferiore ai 14 anni, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione e in base all'età, all'autonomia e al contesto specifico. Questa autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.
Quindi, la regola generale è che fino a 14 anni i bambini devono essere accompagnati a scuola e all'uscita deve esserci un adulto che li prenda in consegna, salvo diversa autorizzazione esplicita dei genitori alla scuola per l'uscita autonoma.
L'asilo svizzero è come l'agoghé spartana!Madonna santa.. qui in Svizzera i bambini vanno a scuola da soli già dall'asilo![]()
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Il corso in piscina col GOI al varignano alla speziaL'asilo svizzero è come l'agoghé spartana!
Questo è quello che mi dice Perplexity. Ma lo ricordavo già da qualche riunione a scuola. Infatti noi abbiamo il pedibus. Inoltre se la maestra non riconosce l'adulto che va a prendere il bambino non lo lascia uscire. Parlo di elementari.Sicuro che esista una legge che "obbliga" l'accompagnamento a scuola dei minori di 14 anni? A me non risulta niente del genere...
In Svizzera non ci sono le strade piene di maranza e feccia Africana......Madonna santa.. qui in Svizzera i bambini vanno a scuola da soli già dall'asilo![]()
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Sì, ok l'uscita, ma tu parlavi di una legge che obbliga l'accompagnamento, ed è quella che non mi risulta...Questo è quello che mi dice Perplexity. Ma lo ricordavo già da qualche riunione a scuola. Infatti noi abbiamo il pedibus. Inoltre se la maestra non riconosce l'adulto che va a prendere il bambino non lo lascia uscire. Parlo di elementari.
Sì ma la sorella della mia capa vive in Svizzera interna col marito cardiochirurgo (per inquadrare il target), 2 bambine di 3 e 5 anni e mi racconta delle robe che qui sarebbero maltrattamento di minore. Una su tutte, poi magari è solo quella scuola lì, i genitori hanno dotato i bambini di airtag perché durante le gite capita spesso che si perdano (figa 3 anni, capita). Più di una volta ci ha pensato la polizia.Tutto ok.In Svizzera non ci sono le strade piene di maranza e feccia Africana......
La legge che disciplina l'accompagnamento dei minori di 14 anni a scuola in Italia è l'articolo 19 bis del decreto legge n. 148/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017. Questa norma consente ai genitori di autorizzare le scuole a far uscire autonomamente i bambini di età inferiore ai 14 anni, considerando l'età, il grado di autonomia e il contesto specifico, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità derivante dall'obbligo di vigilanza.Sì, ok l'uscita, ma tu parlavi di una legge che obbliga l'accompagnamento, ed è quella che non mi risulta...
[email protected] ti ha rubato l IP kilowatt?La legge che disciplina l'accompagnamento dei minori di 14 anni a scuola in Italia è l'articolo 19 bis del decreto legge n. 148/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017. Questa norma consente ai genitori di autorizzare le scuole a far uscire autonomamente i bambini di età inferiore ai 14 anni, considerando l'età, il grado di autonomia e il contesto specifico, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità derivante dall'obbligo di vigilanza.
La legge è nata in risposta a una ordinanza della Corte di Cassazione che aveva adottato un'interpretazione rigorosa riguardo agli obblighi di vigilanza sui minori, causando difficoltà organizzative sia per le famiglie che per il personale scolastico. La normativa mira a bilanciare responsabilità tra scuola e famiglia, favorendo una maggior interazione educativa tra i due soggetti.
In sintesi, la norma di riferimento è l'art. 19 bis del decreto legge n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017