News Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

marco

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 . Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti...
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Moebius

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"...sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola".
Ma da quando è possibile rimuovere la targa dall'auto? E' rivettata e inamovibile.
 

Moebius

Ebiker potentibus
15 Settembre 2016
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Bene, di inamovibile da parte mia non c'è nulla nel momento in cui mi viene dimostrato il contrario.
Visto che ci siamo, a continuare a girare con la targa autocostruita (plasticaccia gialla + adesivi) sul portabici, cosa si rischia adesso?
 
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Enri

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su siti esteri ho visto che è stato abolito l'obbligo del cartello con strisce rosse per portabici su gancio di traino
questo cartello era poi differente da quello richiesto in altri paesi UE
comunque 30 cm sono tanti, in Svizzera sono concessi 20 cm
 

kilowatt

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C'è un'imprecisione @marco . L'art 164 comma 3 non parla di sporgenze ... oltre 30 cm dai "fanali" come hai scritto. Dice che "possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione"
La norma è così da tempo. E siccome nei veicoli le luci posteriori (o fanali o fanaleria o gruppi ottici) sono tutte diverse, per evitare che qualche agente pignolo faccia una multa, è bene calcolare i 30 cm dalle luci rosse di posizione.
 
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MikeY

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20 Gennaio 2022
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Bene, di inamovibile da parte mia non c'è nulla nel momento in cui mi viene dimostrato il contrario.
Visto che ci siamo, a continuare a girare con la targa autocostruita (plasticaccia gialla + adesivi) sul portabici, cosa si rischia adesso?
Converrai che nessuno si affannerà per farti spostare la targa se non vuoi:D
Quanto alla circolazione con targa non omologata, rischi quello che rischiavi prima.
 
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NONNOCICLISTA

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Ricapitoliamo:
1) ingombro trasversale, 30 cm in più per lato oltre i fanali posteriori.
2) il ns CDS prevede una lunghezza della auto , ctg M1, se non erro , di 7 metri. La sagoma longitudinale dell'auto la si può variare usando luci e targhe ripetitrici, quindi tecnicamente diventa più lunga se si monta il portabici da gancio traino con ripetizioni di luce targa, quindi niente cartelli? Se invece monta portabici da portellone senza luce targa ripetuta, la sagoma rimane quella della ditta costruttrice e servono i cartelli?
3) all'estero chi monta portabici da gancio traino con ripetizioni luce targa non ha monta il cartello
4) quale e l'articolo del CDS che afferma che con il montaggio di targa e luci ripetuta la sagoma dell'auto viene automaticamente modificata?
 
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Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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Atala B-Rush
Meglio specificare che le circolari abolite ed il decreto entrato in vigore, NON riguardano esclusivamente i portabicicletta da gancio traino, ma tutto ciò che si monta a sbalzo sull'auto, porta sci, portabicicletta da gancio traino, portabicicletta da portellone, portabagagli supplementare, etc. Ecco meglio commentare partendo da questa visione del problema, di cui stiamo discutendo .
 

marco

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C'è un'imprecisione @marco . L'art 164 comma 3 non parla di sporgenze ... oltre 30 cm dai "fanali" come hai scritto. Dice che "possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione"
La norma è così da tempo. E siccome nei veicoli le luci posteriori (o fanali o fanaleria o gruppi ottici) sono tutte diverse, per evitare che qualche agente pignolo faccia una multa, è bene calcolare i 30 cm dalle luci rosse di posizione.

è stata scritta da un avvocato, quella news
 

tostarello

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Ricapitoliamo:
1) ingombro trasversale, 30 cm in più per lato oltre gli specchietti retrovisori. ...
Non oltre gli specchietti, 30 cm oltre le luci di posizione

Art. 164 comma 3 del CdS (richiamato nel decreto):
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
 

Spacepadrino

Ebiker grandiosus
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HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Alla fine confermato tutto quello che avevo saputo in anteprima da un funzionario della MCTC e riportato sull'altro post.

Comunque ormai il 70% dei portabici da portellone che coprono le luci non sono più installabili.

Questa è stata alla fine un sacrificio che gli stessi Costruttori hanno accettato di buongrado.

La circolare praticamente gli consente di legittimare la vendita di prodotti più costosi e con maggior guadagno.

A novembre parlando con PERUZZO ho avuto conferma che loro per soddisfare l'utenza italiana comunque immetteranno sul mercato alcuni modelli non da gancio traino, ma fra barra con fanali e soprattutto delle cinghie che rispondano ai requisiti CE di resistenza al carico omologati secondo UNECE 26 non costeranno sicuramente come adesso, contando poi la necessita di predisporre la presa 7/13 poli sul veicolo che richiede su quasi tutte le vetture l'utilizzo di cablaggio e centralina di interfaccia e un prodotto che andrà morire.

Quindi per ricapitolare:

L'utilizzatore deve comunque spendere per mettersi a norma
Il MIT incassa i soldi per le targhe e i versamenti per i collaudi degli eventuali ganci
Il MEF incassa i soldi per le eventuali sanzioni
I Costruttori di portabici incassano soldi per i nuovi modelli omologati secondo UNECE 26 e quelli da gancio più costosi
I Costruttori di ganci traino incassano dalla vendita dei ganci e degli impianti elettrici

Oltretutto con in vincolo della larghezza a 30 cm dalla luce di posizione posteriore molte utilitarie sono tagliate completamente fuori dai giochi per entrambe le soluzioni.

Tutto nella norma ....... :laughing: o_O :(

P.S. ultima parte è una polemica inutile perché dovevamo comunque allinearci alla UE (dove quasi tutte le macchine vengono vendute con il gancio traino di serie"
 

Spacepadrino

Ebiker grandiosus
16 Settembre 2016
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2) il ns CDS prevede una lunghezza della auto , ctg M1, se non erro , di 7 metri. La sagoma longitudinale dell'auto la si può variare usando luci e targhe ripetitrici, quindi tecnicamente diventa più lunga se si monta il portabici da gancio traino con ripetizioni di luce targa, quindi niente cartelli? Se invece monta portabici da portellone senza luce targa ripetuta, la sagoma rimane quella della ditta costruttrice e servono i cartelli?
Vengono trattati come carichi sporgenti indivisibili entro il 30% della lunghezza totale ma siccome ci sono le luci ripetute all'estremità più estrema non serve cartello bianco strisce rosse.

La macchina con portabici da portellone che non copre le luci posteriori e la targa deve installare il cartello carichi sporgenti.
 

Lollo72

Ebiker potentibus
8 Ottobre 2019
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Romagnano Sesia
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Specialized Kenevo Expert Upgrade
Mi domando se una volta installato il portabici i 30 cm di sporgenza dalla luci di posizione possa interpretarsi anche per le luci ripetitive del portabici ? Alcuni portabiciclette non particolarmente larghi hanno le luci più ravvicinate rispetto a quelle del veicolo su cui vengono installati e può capitare che la bicicletta sporga maggiormente dei 30 cm delle luci "ripetitive" ma non da quelle del veicolo .
 
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