Covid-19: definizione di attività sportiva amatoriale e individuazione degli sport di contatto [Decreto Ministro della Salute 24 aprile 2013 e Decreto Ministro della Salute 13 ottobre 2020]
14-10-2020 Armando Argano
L’
attività sportiva amatoriale è quella svolta con continuità, a livello ludico-motorio, da atleti che non sono tesserati con Enti Sportivi e che non praticano l’agonismo in quell’ambito.
Il Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 stabilisce infatti all’art. 2, rubricato “
Definizione dell’attivita’ amatoriale. Certificazione.” che “
Ai fini del presente decreto e’ definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attivita’ che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi” (comma 1).
Questa è dunque l’attività alla quale fa riferimento il nuovissimo
D.P.C.M. 13 ottobre 2020, che all’art. 1 comma 6 lett. g) stabilisce quanto segue: “
lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo“.