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<blockquote data-quote="NONNOCICLISTA" data-source="post: 320944" data-attributes="member: 146"><p>Non è possibile avere un link del "solo" argomento che ci interessa, ma il link della intera pagina (governativa), basta cercare. Al forumista interessato ho fatto un copia ed incolla, perchè in mp me l'aveva chiesto, non pensavo che servisse anche nell discussione pubblica, pensavo che bastasse il link.</p><p></p><p>"""<strong>È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?</strong><em> </em></p><p><em>Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". </em><strong><em>Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), s</em></strong>olo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualme.............................""""</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="NONNOCICLISTA, post: 320944, member: 146"] Non è possibile avere un link del "solo" argomento che ci interessa, ma il link della intera pagina (governativa), basta cercare. Al forumista interessato ho fatto un copia ed incolla, perchè in mp me l'aveva chiesto, non pensavo che servisse anche nell discussione pubblica, pensavo che bastasse il link. """[B]È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?[/B][I] Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". [/I][B][I]Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), s[/I][/B]olo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualme............................."""" [/QUOTE]
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