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Testo
<blockquote data-quote="valium64" data-source="post: 146730" data-attributes="member: 1996"><p>Te lo ri spiego, la legge è una sola in teoria per tutti, chiara e sovrana:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">La garanzia legale obbligatoria nel nostro paese e nella comunità impone ai commercianti di offrire una garanzia legale di 24 mesi a copertura dei difetti costruttivi e progettuali del prodotto a prescindere dalle coperture del produttore stesso, l'azienda produttrice per assurdo potrebbe anche non prevedere alcuna garanzia ma il commerciante deve comunque garantirla al cliente.</li> <li data-xf-list-type="ol">Sempre la legge prevede che un venditore o un centro assistenza di qualsivoglia tipo che apportano interventi di manutenzione e/o modifiche a qual si voglia prodotto nel loro ambito di competenza debbano farlo nel rispetto delle normative e garantire al cliente la conformità di un lavoro a regola d'arte e ed offrire loro stessi una garanzia a copertura dei materiali installati e del lavoro fatto.</li> </ol><p></p><p>Lasciando perdere teoremi e teorie se prendi un commerciante di bici che vende a un cliente una bici assistita per i primi 24 mesi sarà lui e solo lui a rispondere della garanzia al proprio cliente, se necessario chiedendo al produttore il supporto tecnico e la sostituzione di quanto difettoso, in caso di diniego dovrà seguire una giustificazione che dimostri la normale usura o l'uso non conforme.</p><p>Mel caso del nostro amico il venditore gli ha fatto una customizzazione del sistema di controllo del motore, ebbene in caso di problema e diniego di shimano di riconoscere la garanzia a causa di tale modifica ritenuta da loro manomissione, e a meno che il negoziante non abbia prove documentali che il cliente era stato messo a conoscenza e ha accettato di rinunciare al diritto di garanzia, il nostro caro commerciante è doppiamente responsabile della riparazione o sostituzione anche a sue spese se necessario, primo perché in caso di non manomissione di fronte al cliente sarebbe comunque lui la persona di riferimento avendo eseguito egli stesso il fatto, secondo perché non ha eseguito un lavoro a regola d'arte, ma soprattutto per tale lavoro deve comunque riconoscere al cliente la garanzia della corretta esecuzione e conformità del prodotto.</p><p></p><p>Gira la come vuoi, fai tutte le supposizioni che preferisci, ma tutto il resto è aria fritta, come quella teoria nata da una domanda che però non ha avuto diniego di garanzia, quindi una supposizione mai confutata per cui shimano grazie a un log interno possa vedere cambi di firmware passati e eventuali sblocchi ma di cui nessuno ha ancora potuto dimostrarne la realtà.</p><p></p><p>P.S.</p><p>Quanto riportato è scritto nel codice legislativo e già pochi mesi fa lo avevo linkato in altra discussione, quindi in caso di dubbi basta andare a leggerselo o chiedere a una figura competente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="valium64, post: 146730, member: 1996"] Te lo ri spiego, la legge è una sola in teoria per tutti, chiara e sovrana: [LIST="1"] [*]La garanzia legale obbligatoria nel nostro paese e nella comunità impone ai commercianti di offrire una garanzia legale di 24 mesi a copertura dei difetti costruttivi e progettuali del prodotto a prescindere dalle coperture del produttore stesso, l'azienda produttrice per assurdo potrebbe anche non prevedere alcuna garanzia ma il commerciante deve comunque garantirla al cliente. [*]Sempre la legge prevede che un venditore o un centro assistenza di qualsivoglia tipo che apportano interventi di manutenzione e/o modifiche a qual si voglia prodotto nel loro ambito di competenza debbano farlo nel rispetto delle normative e garantire al cliente la conformità di un lavoro a regola d'arte e ed offrire loro stessi una garanzia a copertura dei materiali installati e del lavoro fatto. [/LIST] Lasciando perdere teoremi e teorie se prendi un commerciante di bici che vende a un cliente una bici assistita per i primi 24 mesi sarà lui e solo lui a rispondere della garanzia al proprio cliente, se necessario chiedendo al produttore il supporto tecnico e la sostituzione di quanto difettoso, in caso di diniego dovrà seguire una giustificazione che dimostri la normale usura o l'uso non conforme. Mel caso del nostro amico il venditore gli ha fatto una customizzazione del sistema di controllo del motore, ebbene in caso di problema e diniego di shimano di riconoscere la garanzia a causa di tale modifica ritenuta da loro manomissione, e a meno che il negoziante non abbia prove documentali che il cliente era stato messo a conoscenza e ha accettato di rinunciare al diritto di garanzia, il nostro caro commerciante è doppiamente responsabile della riparazione o sostituzione anche a sue spese se necessario, primo perché in caso di non manomissione di fronte al cliente sarebbe comunque lui la persona di riferimento avendo eseguito egli stesso il fatto, secondo perché non ha eseguito un lavoro a regola d'arte, ma soprattutto per tale lavoro deve comunque riconoscere al cliente la garanzia della corretta esecuzione e conformità del prodotto. Gira la come vuoi, fai tutte le supposizioni che preferisci, ma tutto il resto è aria fritta, come quella teoria nata da una domanda che però non ha avuto diniego di garanzia, quindi una supposizione mai confutata per cui shimano grazie a un log interno possa vedere cambi di firmware passati e eventuali sblocchi ma di cui nessuno ha ancora potuto dimostrarne la realtà. P.S. Quanto riportato è scritto nel codice legislativo e già pochi mesi fa lo avevo linkato in altra discussione, quindi in caso di dubbi basta andare a leggerselo o chiedere a una figura competente. [/QUOTE]
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