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Testo
<blockquote data-quote="Spaeleus" data-source="post: 425938" data-attributes="member: 8622"><p>Hai ragione: tanto per cambiare, la sintesi "non è chiaro" resta la migliore possibile.</p><p>Gli Art. 68 e 69 del CDS sancirebbero l'obbligo della presenza sui velocipedi di tutti i dispositivi di segnalazione acustica e visiva omologati sempre e comunque, a prescindere dallora o dalle condizioni di visibilità, stabilendone anche le sanzioni in caso di inosservanza:</p><p>[SPOILER="Art. 68-69 CDS"]</p><p>Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi</p><p>1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:</p><p>a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;</p><p>b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;</p><p>c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali</p><p>devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.</p><p>2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art.</p><p>152, comma 1.</p><p>3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.</p><p>4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di</p><p>omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.</p><p>5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal</p><p>regolamento.</p><p>6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva</p><p>manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del</p><p>pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.</p><p>7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a</p><p>somma da Euro 42 a Euro 173.</p><p>8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia</p><p>richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 431</p><p>a Euro 1.734.</p><p>Art. 69 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei</p><p>velocipedi</p><p>1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di</p><p>applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a</p><p>trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.</p><p>[/SPOILER]</p><p>Tuttavia il già citato Art. 377 del "<strong>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"</strong> sembrerebbe ammettere la possibilità che i velocipedi circolino privi dei dispostivi di segnalazione visiva previsti dal codice, a patto di non trovarsi in condizioni di scarsa visibilità o nel periodo compreso tra mezzora dopo il tramonto e tutto il periodo di oscurità notturna:</p><p>[SPOILER="Art. 377"]</p><p><strong>Art. 377.</strong></p><p><strong>(<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/08/21/norme-di-comportamento#articolo182" target="_blank">Art. 182</a>, CdS)</strong></p><p> <strong>Circolazione dei velocipedi.</strong></p><p></p><p></p><p>1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.</p><p></p><p></p><p>2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.</p><p></p><p></p><p>3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.</p><p></p><p></p><p>4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.</p><p></p><p></p><p>5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:</p><p></p><p></p><p>a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;</p><p></p><p></p><p>b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.</p><p></p><p></p><p>Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.</p><p></p><p></p><p>6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.</p><p></p><p></p><p>7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.</p><p>[/SPOILER]</p><p>E dunque... non lo so. Credo anch'io che l'unica sia cercare di farsi rilasciare il lasciapassare A38 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite110" alt=":cool:" title="Cool :cool:" loading="lazy" data-shortname=":cool:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Spaeleus, post: 425938, member: 8622"] Hai ragione: tanto per cambiare, la sintesi "non è chiaro" resta la migliore possibile. Gli Art. 68 e 69 del CDS sancirebbero l'obbligo della presenza sui velocipedi di tutti i dispositivi di segnalazione acustica e visiva omologati sempre e comunque, a prescindere dallora o dalle condizioni di visibilità, stabilendone anche le sanzioni in caso di inosservanza: [SPOILER="Art. 68-69 CDS"] Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. 3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento. 6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102. 7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da Euro 42 a Euro 173. 8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 431 a Euro 1.734. Art. 69 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi 1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica. [/SPOILER] Tuttavia il già citato Art. 377 del "[B]Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"[/B] sembrerebbe ammettere la possibilità che i velocipedi circolino privi dei dispostivi di segnalazione visiva previsti dal codice, a patto di non trovarsi in condizioni di scarsa visibilità o nel periodo compreso tra mezzora dopo il tramonto e tutto il periodo di oscurità notturna: [SPOILER="Art. 377"] [B]Art. 377. ([URL='https://www.altalex.com/documents/news/2014/08/21/norme-di-comportamento#articolo182']Art. 182[/URL], CdS) Circolazione dei velocipedi.[/B] 1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. 6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. [/SPOILER] E dunque... non lo so. Credo anch'io che l'unica sia cercare di farsi rilasciare il lasciapassare A38 :cool: [/QUOTE]
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