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Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino
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Testo
<blockquote data-quote="apollokid" data-source="post: 510988" data-attributes="member: 21461"><p>Guarda che non è mai stato possibile coprire la targa o le luci con i portabici da portellone. Chi lo faceva era nell'illegalità, oltre a costituire un pericolo.</p><p></p><p></p><p></p><p>Qualunque portabici da gancio traino ha le luci ripetitrici molto più strette rispetto a quell'auto così come spesso anche i rimorchi (anche se non sempre, per esempio le roulotte spesso sono invece più larghe)</p><p></p><p>Se si va a vedere l'articolo del C.d.S. che fa riferimento ai 30 cm è il 164 ed al comma 3 dice:</p><p><em>3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.</em></p><p></p><p><s>Io leggo che la sagoma quindi è quella del veicolo e le luci sono quelle del veicolo e non quelle del rimorchio (o del portabici che di fatto è assimilabile)</s></p><p><s>Del resto, le luci del portabici si chiamano ripetitrici, non sostituiscono quindi ma ripetono.</s></p><p>EDIT: riscrivo perchè non mi piaceva: io leggo che la sagoma quindi è quella dell'auto e non del portabici (che è assimilabile ad un carrello appendice e che, come definito all'rt. 56, si considera parte integrante dell'autoveicolo purche' rientrante nei limiti di sagoma)</p><p></p><p>E se così non fosse, praticamente nessun portabici da gancio traino permetterebbe di trasportare nessuna bici, salvo forse quelle piccole da bambini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="apollokid, post: 510988, member: 21461"] Guarda che non è mai stato possibile coprire la targa o le luci con i portabici da portellone. Chi lo faceva era nell'illegalità, oltre a costituire un pericolo. Qualunque portabici da gancio traino ha le luci ripetitrici molto più strette rispetto a quell'auto così come spesso anche i rimorchi (anche se non sempre, per esempio le roulotte spesso sono invece più larghe) Se si va a vedere l'articolo del C.d.S. che fa riferimento ai 30 cm è il 164 ed al comma 3 dice: [I]3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.[/I] [S]Io leggo che la sagoma quindi è quella del veicolo e le luci sono quelle del veicolo e non quelle del rimorchio (o del portabici che di fatto è assimilabile) Del resto, le luci del portabici si chiamano ripetitrici, non sostituiscono quindi ma ripetono.[/S] EDIT: riscrivo perchè non mi piaceva: io leggo che la sagoma quindi è quella dell'auto e non del portabici (che è assimilabile ad un carrello appendice e che, come definito all'rt. 56, si considera parte integrante dell'autoveicolo purche' rientrante nei limiti di sagoma) E se così non fosse, praticamente nessun portabici da gancio traino permetterebbe di trasportare nessuna bici, salvo forse quelle piccole da bambini. [/QUOTE]
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