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Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino
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Testo
<blockquote data-quote="tostarello" data-source="post: 510918" data-attributes="member: 6"><p>Non oltre gli specchietti, 30 cm oltre le luci di posizione</p><p></p><p>Art. 164 comma 3 del CdS (richiamato nel decreto):</p><p><strong><em>3. </em></strong><em>Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tostarello, post: 510918, member: 6"] Non oltre gli specchietti, 30 cm oltre le luci di posizione Art. 164 comma 3 del CdS (richiamato nel decreto): [B][I]3. [/I][/B][I]Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.[/I] [/QUOTE]
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