Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Mag
Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi media
Nuovi commenti media
Nuovi Messaggi Profilo
New classifieds items
Ultime Attività
New classifieds comments
Mercatino
New items
New comments
Latest reviews
Search classifieds
TrainingCamp
Itinerari
Pianificazione
MTB
Media
Nuovi media
Nuovi commenti
Cerca media
Accedi
Registrati
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
Menu
Install the app
Installa
Rispondi alla Discussione
Le 7 cose da sapere per trovare il casco perfetto
Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto
(clicca qui)
.
Forum
Tecnica
I domandoni
Portabici
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Testo
<blockquote data-quote="Spacepadrino" data-source="post: 388186" data-attributes="member: 298"><p>Lavoro solo su 8 Uffici provinciali della MCTC fra Marche, Abruzzo e Umbria, vedi tu. La Stato non fa deroghe soprattutto se deve incamerare dei soldi, che incassa per le targhe di ogni genere.</p><p>Per richiederla non serve assolutamente un rimorchio tant'è che in compagnia ne abbiamo prese sei e nessuno ha il rimorchio (Complimenti al Concessionario JEEP ufficiale molto preparato.......) ma un veicolo atto al traino, infatti viene richiesta una copia della carta di circolazione della macchina.</p><p>Poi nello specifico la targa ripetitrice serve esclusivamente per carrelli appendice con peso complessivo a pieno carico sotto 750 kg questo perchè ormai tutti gli altri rimorchi (agricoli, roulotte, semirimorchi) hanno la loro targa identificativa.</p><p></p><p><strong>Art. 100.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>1. </strong>Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione.</p><p></p><p><strong>2. </strong>I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.</p><p></p><p><strong>3. </strong>I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.</p><p></p><p><strong>3-bis.</strong> Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.</p><p></p><p><strong>4.</strong> I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.</p><p></p><p><strong>5. </strong>Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.</p><p></p><p><strong>6. </strong><em>(Abrogato)</em></p><p></p><p><strong>7. </strong>Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.</p><p></p><p><strong>8. </strong>Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.</p><p></p><p><strong>9. </strong>Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:</p><p></p><p><strong>a) </strong>i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;</p><p><strong>b) </strong>la collocazione e le modalità di installazione;</p><p><strong>c) </strong>le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione.</p><p></p><p><strong>10. </strong>Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.</p><p>I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. <strong>(*)</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>11. </strong>Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.</p><p></p><p><strong>12. </strong>Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.</p><p></p><p><strong>13. </strong>Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.</p><p></p><p><strong>14. </strong>Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.</p><p></p><p><strong>15. </strong>Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. </p><p></p><p><strong>Quindi la cosa più corretta come scritto sarebbe spostare la targa dall'auto al portabici per non spendere neanche un euro. </strong></p><p></p><p>Il problema è che la legge non ammette ignoranza quindi se come sta succedendo in alcune zone a seguito dei controlli delle forze dell'ordine (solo POLSTRADA per ora fortunatamente) sono fioccati signori verbali non ci lamentiamo.</p><p></p><p>Per conoscenza sono state elevate nella maggior parte dei casi sanzioni al comma 5, ma c'è stato anche il fenomeno di turno che invece di "ringraziare" e andare via, ha pensato di "appicicarsi" con gli agenti della stradale per far valere i propri diritti di libero cittadino mal informato ...... morale della favola sanzionato anche con comma 12 e relativo fermo.</p><p></p><p>P.S. dopo 24 anni nel mondo dei veicoli pensavo di essere molto informato ma non si finisce mai di imparare soprattutto quando i ricorsi alle contravvenzioni vengono respinti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Spacepadrino, post: 388186, member: 298"] Lavoro solo su 8 Uffici provinciali della MCTC fra Marche, Abruzzo e Umbria, vedi tu. La Stato non fa deroghe soprattutto se deve incamerare dei soldi, che incassa per le targhe di ogni genere. Per richiederla non serve assolutamente un rimorchio tant'è che in compagnia ne abbiamo prese sei e nessuno ha il rimorchio (Complimenti al Concessionario JEEP ufficiale molto preparato.......) ma un veicolo atto al traino, infatti viene richiesta una copia della carta di circolazione della macchina. Poi nello specifico la targa ripetitrice serve esclusivamente per carrelli appendice con peso complessivo a pieno carico sotto 750 kg questo perchè ormai tutti gli altri rimorchi (agricoli, roulotte, semirimorchi) hanno la loro targa identificativa. [B]Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 1. [/B]Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati d'immatricolazione. [B]2. [/B]I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. [B]3. [/B]I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. [B]3-bis.[/B] Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. [B]4.[/B] I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [B]5. [/B]Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. [B]6. [/B][I](Abrogato)[/I] [B]7. [/B]Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. [B]8. [/B]Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. [B]9. [/B]Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: [B]a) [/B]i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; [B]b) [/B]la collocazione e le modalità di installazione; [B]c) [/B]le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione. [B]10. [/B]Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. [B](*) 11. [/B]Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. [B]12. [/B]Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186. [B]13. [/B]Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. [B]14. [/B]Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. [B]15. [/B]Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. [B]Quindi la cosa più corretta come scritto sarebbe spostare la targa dall'auto al portabici per non spendere neanche un euro. [/B] Il problema è che la legge non ammette ignoranza quindi se come sta succedendo in alcune zone a seguito dei controlli delle forze dell'ordine (solo POLSTRADA per ora fortunatamente) sono fioccati signori verbali non ci lamentiamo. Per conoscenza sono state elevate nella maggior parte dei casi sanzioni al comma 5, ma c'è stato anche il fenomeno di turno che invece di "ringraziare" e andare via, ha pensato di "appicicarsi" con gli agenti della stradale per far valere i propri diritti di libero cittadino mal informato ...... morale della favola sanzionato anche con comma 12 e relativo fermo. P.S. dopo 24 anni nel mondo dei veicoli pensavo di essere molto informato ma non si finisce mai di imparare soprattutto quando i ricorsi alle contravvenzioni vengono respinti. [/QUOTE]
Riporta Citazioni...
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Forum
Tecnica
I domandoni
Portabici
Alto
Basso