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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="apollokid" data-source="post: 519447" data-attributes="member: 21461"><p>Esatto, però sottolineo che non dice solo da gancio traino ma anche <em><strong>omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26</strong>.</em></p><p>Quindi se il portabici non è da gancio traino (come per esempio uno da portellone o da tetto) oppure è da gancio traino ed omologato ma non in conformità del regolamento UNECE n.26 (come per esempio nel mio caso alla direttiva europea 79/488) non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del decreto, no?</p><p>Mi sembrerebbe pertanto lecito intendere che in tutti gli altri casi non previsti dal decreto si dovrebbe fare riferimento alle normative previgenti.</p><p>In ogni caso mi sono permesso di scrivere all'URP della Motorizzazione chiedendo un chiarimento (scritto sta volta) anche perchè oggi ho scoperto che il 13 Marzo scorso era uscita la sentenza sul ricorso fatto contro le Circolari n. 25981 del 06.09.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 che per quanto avevo avuto modo di capire erano solo sospese e non annullate.</p><p>E sinceramente dall'esito della sentenza io non sono riuscito a capire se vengono abrogate o no.</p><p></p><p>Riporto testuali parole:</p><p><em>- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie;</em></p><p><em>- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;</em></p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=6NuL3JUBNPsmzsv7QqbA&schema=cds&nrg=202407983&nomeFile=202502604_11.xml[/URL]</p><p></p><p>P.S. qui probabilmente non interessa a molti ma ho potuto vedere che la questione dei portabagagli e portabici con qualche anno alle spalle è molto più sentita tra i possessori di camper anche perchè erano ammessi senza obbligo di annotazione sul libretto da oltre 20 anni (circolari B103 del 27/11/1998 e B041 del 06/05/1999 oltre a parere positivo del Ministero dei Trasporti Italiano del 29/07/2008)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="apollokid, post: 519447, member: 21461"] Esatto, però sottolineo che non dice solo da gancio traino ma anche [I][B]omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26[/B].[/I] Quindi se il portabici non è da gancio traino (come per esempio uno da portellone o da tetto) oppure è da gancio traino ed omologato ma non in conformità del regolamento UNECE n.26 (come per esempio nel mio caso alla direttiva europea 79/488) non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del decreto, no? Mi sembrerebbe pertanto lecito intendere che in tutti gli altri casi non previsti dal decreto si dovrebbe fare riferimento alle normative previgenti. In ogni caso mi sono permesso di scrivere all'URP della Motorizzazione chiedendo un chiarimento (scritto sta volta) anche perchè oggi ho scoperto che il 13 Marzo scorso era uscita la sentenza sul ricorso fatto contro le Circolari n. 25981 del 06.09.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 che per quanto avevo avuto modo di capire erano solo sospese e non annullate. E sinceramente dall'esito della sentenza io non sono riuscito a capire se vengono abrogate o no. Riporto testuali parole: [I]- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie; - ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;[/I] [URL unfurl="true"]https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=6NuL3JUBNPsmzsv7QqbA&schema=cds&nrg=202407983&nomeFile=202502604_11.xml[/URL] P.S. qui probabilmente non interessa a molti ma ho potuto vedere che la questione dei portabagagli e portabici con qualche anno alle spalle è molto più sentita tra i possessori di camper anche perchè erano ammessi senza obbligo di annotazione sul libretto da oltre 20 anni (circolari B103 del 27/11/1998 e B041 del 06/05/1999 oltre a parere positivo del Ministero dei Trasporti Italiano del 29/07/2008) [/QUOTE]
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