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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="apollokid" data-source="post: 517642" data-attributes="member: 21461"><p>Nessuna interpretazione, la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 determina le caratteristiche tecniche delle strutture portabici che ha creato tanto scompiglio per la questione dell'ingombro laterale, della registrazione a libretto e della necessità di disattivare le luci posteriori che riporta:</p><p></p><p><strong><em>...</em></strong></p><p><strong><em>Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia</em></strong></p><p><strong><em>necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto,</em></strong></p><p><strong><em>dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del</em></strong></p><p><strong><em>Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.</em></strong></p><p><em><strong>...</strong></em></p><p></p><p>FONTE: <a href="https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-25981-del-06092023" target="_blank">https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-25981-del-06092023</a></p><p></p><p></p><p>Poi su richiesta dei vari costruttori ecc. ecc. è uscito il famigerato DECRETO 19 dicembre 2024 che recita invece:</p><p></p><p><em><strong><em><strong>...</strong></em></strong></em></p><p><em><strong>La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole</strong></em></p><p><em><strong>strutture amovibili portabagagli e portasci' omologate in conformita'</strong></em></p><p><em><strong>al regolamento UNECE n. 26</strong></em></p><p>...</p><p><em><strong>Considerato che le strutture portabagagli, portasci' e</strong></em></p><p><em><strong>portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a</strong></em></p><p><em><strong>tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo</strong></em></p><p><em><strong>...</strong></em></p><p><em><strong>La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre</strong></em></p><p><em><strong>la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si</strong></em></p><p><em><strong>applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del</strong></em></p><p><em><strong>decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale</strong></em></p><p><em><strong>si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo</strong></em></p><p><em><strong>art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.</strong></em></p><p><em><strong>...</strong></em></p><p></p><p>FONTE: <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00299/sg" target="_blank">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00299/sg</a></p><p></p><p>Nel decreto non si fa più cenno al fatto che "<strong><em>qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore <strong><em>e i dispositivi luminosi</em></strong>" </em></strong><em>e quindi il cartello ci va sempre.</em></p><p></p><p>Io però mi trovo in una situazione particolare perchè il mio portabici è omologato <strong>nel rispetto della</strong></p><p><strong>Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26 </strong>(ho riportato le esatte parole della circolare n. 25981 del 6 settembre 2023) e quindi a mio parere <strong>NON</strong> rientrerei nell'ambito di applicazione del decreto perchè non ho il marchio <strong>UNECE 26 </strong> bensì <strong>79/488/CEE</strong>.</p><p>Sono quindi andato in motorizzazione mostrando il documento di omologazione <strong>79/488/CEE </strong>perchè a mio giudizio dovrei far registrare il portabici sul libretto. Ho chiesto a ben due addetti e tutti e due mi hanno detto che non devo invece fare nulla, e che comunque il cartello di carichi sporgenti ci vuole.</p><p>Il cartello lo mettevo sempre ma non omologato, ora ne ho preso uno omologato (che comunque oggettivamente è di gran lunga più visibile).</p><p></p><p></p><p></p><p>Certo che resta omologato, che c'entra?</p><p></p><p></p><p>Mai avuto targhe tarocche anche perchè io il gancio l'ho sempre avuto per trainare la roulotte.</p><p>Il mio portabici è datato (sono stato un pioniere in Italia, lo presi nel lontano 2013). E' completamente in acciaio ed è molto robusto tant'è che porta tranquillamente anche l'e-bike.</p><p>Personalmente anche se vecchio mi rugherebbe cambiarlo anche perchè ha l'attacco rapido, l'antifurto ed è ribaltabile permettendo di accedere al bagagliaio senza dover togliere le bici.</p><p>Ho ancora intenzione di fare un ultimo tentativo e chiedere ad un vigile ma poi basta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="apollokid, post: 517642, member: 21461"] Nessuna interpretazione, la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 determina le caratteristiche tecniche delle strutture portabici che ha creato tanto scompiglio per la questione dell'ingombro laterale, della registrazione a libretto e della necessità di disattivare le luci posteriori che riporta: [B][I]... Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.[/I][/B] [I][B]...[/B][/I] FONTE: [URL]https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-25981-del-06092023[/URL] Poi su richiesta dei vari costruttori ecc. ecc. è uscito il famigerato DECRETO 19 dicembre 2024 che recita invece: [I][B][I][B]...[/B][/I] La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci' omologate in conformita' al regolamento UNECE n. 26[/B][/I] ... [I][B]Considerato che le strutture portabagagli, portasci' e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo ... La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. ...[/B][/I] FONTE: [URL]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00299/sg[/URL] Nel decreto non si fa più cenno al fatto che "[B][I]qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore [B][I]e i dispositivi luminosi[/I][/B]" [/I][/B][I]e quindi il cartello ci va sempre.[/I] Io però mi trovo in una situazione particolare perchè il mio portabici è omologato [B]nel rispetto della Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26 [/B](ho riportato le esatte parole della circolare n. 25981 del 6 settembre 2023) e quindi a mio parere [B]NON[/B] rientrerei nell'ambito di applicazione del decreto perchè non ho il marchio [B]UNECE 26 [/B] bensì [B]79/488/CEE[/B]. Sono quindi andato in motorizzazione mostrando il documento di omologazione [B]79/488/CEE [/B]perchè a mio giudizio dovrei far registrare il portabici sul libretto. Ho chiesto a ben due addetti e tutti e due mi hanno detto che non devo invece fare nulla, e che comunque il cartello di carichi sporgenti ci vuole. Il cartello lo mettevo sempre ma non omologato, ora ne ho preso uno omologato (che comunque oggettivamente è di gran lunga più visibile). Certo che resta omologato, che c'entra? Mai avuto targhe tarocche anche perchè io il gancio l'ho sempre avuto per trainare la roulotte. Il mio portabici è datato (sono stato un pioniere in Italia, lo presi nel lontano 2013). E' completamente in acciaio ed è molto robusto tant'è che porta tranquillamente anche l'e-bike. Personalmente anche se vecchio mi rugherebbe cambiarlo anche perchè ha l'attacco rapido, l'antifurto ed è ribaltabile permettendo di accedere al bagagliaio senza dover togliere le bici. Ho ancora intenzione di fare un ultimo tentativo e chiedere ad un vigile ma poi basta. [/QUOTE]
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