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PORTABICI - Così parlò il MIT
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<blockquote data-quote="andre8011" data-source="post: 461039" data-attributes="member: 18127"><p>Pubblicato il 19/01/2024</p><p>N. 00198/2024 REG.PROV.CAU.</p><p></p><p>N. 10042/2023 REG.RIC. </p><p></p><p><img src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/stemma.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><h3>REPUBBLICA ITALIANA</h3><p>Il Consiglio di Stato</p><p></p><p>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p><p></p><p>ha pronunciato la presente</p><p></p><p></p><p></p><p>ORDINANZA</p><p></p><p></p><p></p><p>sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2023, proposto da</p><p></p><p></p><p>Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.Lli Menabo' S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., Pg S.r.l., Zeat S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;</p><p></p><p></p><p>contro</p><p></p><p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p><p></p><p>per la riforma</p><p></p><p>dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7719/2023, resa tra le parti</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</p><p></p><p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p><p></p><p>Visti tutti gli atti della causa;</p><p></p><p>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p><p></p><p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</p><p></p><p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Martini e dello Stato Stigliano Messuti;</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>-Ritenuto che l’istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà;</p><p></p><p>-Ritenuto che le spese di lite del presente grado, in ragione dei motivi della decisione, possano essere compensate.</p><p></p><p>P.Q.M.</p><p></p><p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p><p></p><p>Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10042/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.</p><p></p><p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..</p><p></p><p>Compensa le spese di lite.</p><p></p><p>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p><p></p><p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Rosanna De Nictolis, Presidente</p><p></p><p>Stefano Fantini, Consigliere</p><p></p><p>Alberto Urso, Consigliere</p><p></p><p>Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p><p></p><p>Diana Caminiti, Consigliere, Estensore</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><table style='width: 100%'><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>L'ESTENSORE</td><td></td><td>IL PRESIDENTE</td></tr><tr><td>Diana Caminiti</td><td></td><td>Rosanna De Nictolis</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr></table><p>IL SEGRETARIO</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andre8011, post: 461039, member: 18127"] Pubblicato il 19/01/2024 N. 00198/2024 REG.PROV.CAU. N. 10042/2023 REG.RIC. [IMG]https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/stemma.jpg[/IMG] [HEADING=2]REPUBBLICA ITALIANA[/HEADING] Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2023, proposto da Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.Lli Menabo' S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., Pg S.r.l., Zeat S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7719/2023, resa tra le parti Visto l'art. 62 cod. proc. amm.; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Martini e dello Stato Stigliano Messuti; -Ritenuto che l’istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i[I] [/I]potenziali profili di discriminatorietà; -Ritenuto che le spese di lite del presente grado, in ragione dei motivi della decisione, possano essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10042/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.. Compensa le spese di lite. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente Stefano Fantini, Consigliere Alberto Urso, Consigliere Sara Raffaella Molinaro, Consigliere Diana Caminiti, Consigliere, Estensore [TABLE] [TR] [TD] [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]L'ESTENSORE[/TD] [TD][/TD] [TD]IL PRESIDENTE[/TD] [/TR] [TR] [TD]Diana Caminiti[/TD] [TD][/TD] [TD]Rosanna De Nictolis[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] IL SEGRETARIO [/QUOTE]
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