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PORTABICI - Così parlò il MIT
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<blockquote data-quote="DEKILLA64" data-source="post: 452367" data-attributes="member: 307"><p>Da quando? Da una vita (27 NOVEMBRE 1998 CDS ART.164), questo era quello che prevedeva il codice prima delle circolari assurde ed era già di per se abbastanza sibillino...che servisse una regolamentazione era fuori dubbio, che servisse un pastrocchio come quello in corso direi proprio di no!</p><p>Poi se ti vai a cercare nel forum tutte le discussioni precedenti sul portabici trovi anche tutto quanto discusso e stra-discusso sulla targa da applicare al portabici (che manco per il cavolo era chiaro quale dovesse essere...proprio perchè quella originale dell'auto difficilmente potrebbe essere staccata ed applicata a portabici senza che qualcuno trovi da ridire su questo (mai visto da nessuna parte tranne fuori Italia) <strong>e perchè il portabici non era assimilato</strong> (prima di questa circolare idiota) <strong>a un carrello appendice per il quale invece era prevista la targa ripetitrice gialla con la R</strong>. Quindi prima NON STAVA SCRITTO DA NESSUNA PARTE QUALE TARGA SPECIFICA SI DOVESSE APPLICARE AL PORTABICI. Ecco perchè ognuno metteva quella che voleva (sia rilasciata dalla motorizzazione, indebitamente, che acquistata a 10 euro da un autoaccessori...). Addirittura, salvo in caso di incidente e anche lì era opinabile, non serviva alcun documento della casa costruttrice che riportasse l'eventuale omologazione del portabici.</p><p></p><p>Se poi cerchi in rete notizie specifiche riguardo la targa, troverai tutto e il contrario di tutto, anche da fonti ufficiali (tipo quesiti pseudo risolti dalla polizia municipale, o autorevoli pareri di Quattoruote che dicono esattamente il contrario....) e quindi una legge chiarificatrice servirebbe eccome, ma sembra che qui si riescano solo a fare circolari pastrocchiate sulla base probabilmente di incubi notturni di qualche funzionario dovuti a cattiva digestione o dissidi coniugali....SIGH.......</p><p>Ma nel resto d'europa 'sti problemi ce l'hanno?????....Secondo me no.</p><p></p><p></p><p>Questo è quanto riporta il CdS riguardo a portabici e portasci a sbalzo (solo un piccolo estratto):</p><h2>La normativa ed il Codice della Strada</h2><p></p><p>A regolare la cosa è come sempre il Codice della Strada. La legge di riferimento è del 27 novembre 1998 e per il Codice della Strada è interessata dall’<strong>articolo 164</strong>. <strong><span style="color: rgb(184, 49, 47)">La legge equipara i portabiciclette ai portasci o ai portapacchi, facendoli ricadere nella categoria degli accessori leggeri e amovibili. Questi dunque, non modificano in modo significativo la massa a vuoto del mezzo stesso. Non bisogna dunque aggiornare la carta di circolazione, quindi il portabici non ha limiti di istallazione sulle auto.</span></strong> Come detto, è l’articolo 164, che prevede quanto segue: aggancio in sicurezza, posizione delle strutture e segnaletica obbligatoria.</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Aggancio in sicurezza</strong>: la prima cosa richiesta è l’istallazione della struttura avvenga in modo corretto. Bisogna dunque seguire quanto riportato sulle istruzioni del costruttore, poiché è prioritario che non avvenga il distacco della struttura dall’automobile, né lateralmente, né posteriormente. La cosa interessa anche le biciclette, che dovranno essere agganciate in modo idoneo. Ovviamente non devono creare situazione di pericolo, lo sganciamento in primis.</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limitazione della visibilità di targa e fanali</strong>: la struttura, così come le bici, non devono assolutamente coprire la targa del veicolo ed i fanali. Questi dovranno sempre risultare visibili.</li> </ul><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Posizione delle strutture</strong>: il portabici, così come le bici stesse, non dovranno in alcun modo ridurre la visibilità del conducente. Se la bici è nell’abitacolo, questa non dovrà impedire la libertà di movimento del conducente.</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Segnaletica obbligatoria</strong>: attenzione a quanto sporgono le bici ed il portabici stesso. L’eventuale sporgenza va infatti regolata in riferimento all’articolo 61 del Codice della Strada. Non bisogna infatti superare i limiti massimi di sagoma. Se si superano questi (devono rientrare come carichi sporgenti) bisognerà apporre la segnaletica adeguata (pannelli a strisce bianco e rosso riflettenti).</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="DEKILLA64, post: 452367, member: 307"] Da quando? Da una vita (27 NOVEMBRE 1998 CDS ART.164), questo era quello che prevedeva il codice prima delle circolari assurde ed era già di per se abbastanza sibillino...che servisse una regolamentazione era fuori dubbio, che servisse un pastrocchio come quello in corso direi proprio di no! Poi se ti vai a cercare nel forum tutte le discussioni precedenti sul portabici trovi anche tutto quanto discusso e stra-discusso sulla targa da applicare al portabici (che manco per il cavolo era chiaro quale dovesse essere...proprio perchè quella originale dell'auto difficilmente potrebbe[B] [/B]essere staccata ed applicata a portabici senza che qualcuno trovi da ridire su questo (mai visto da nessuna parte tranne fuori Italia) [B]e perchè il portabici non era assimilato[/B] (prima di questa circolare idiota) [B]a un carrello appendice per il quale invece era prevista la targa ripetitrice gialla con la R[/B]. Quindi prima NON STAVA SCRITTO DA NESSUNA PARTE QUALE TARGA SPECIFICA SI DOVESSE APPLICARE AL PORTABICI. Ecco perchè ognuno metteva quella che voleva (sia rilasciata dalla motorizzazione, indebitamente, che acquistata a 10 euro da un autoaccessori...). Addirittura, salvo in caso di incidente e anche lì era opinabile, non serviva alcun documento della casa costruttrice che riportasse l'eventuale omologazione del portabici. Se poi cerchi in rete notizie specifiche riguardo la targa, troverai tutto e il contrario di tutto, anche da fonti ufficiali (tipo quesiti pseudo risolti dalla polizia municipale, o autorevoli pareri di Quattoruote che dicono esattamente il contrario....) e quindi una legge chiarificatrice servirebbe eccome, ma sembra che qui si riescano solo a fare circolari pastrocchiate sulla base probabilmente di incubi notturni di qualche funzionario dovuti a cattiva digestione o dissidi coniugali....SIGH....... Ma nel resto d'europa 'sti problemi ce l'hanno?????....Secondo me no. Questo è quanto riporta il CdS riguardo a portabici e portasci a sbalzo (solo un piccolo estratto): [HEADING=1]La normativa ed il Codice della Strada[/HEADING] A regolare la cosa è come sempre il Codice della Strada. La legge di riferimento è del 27 novembre 1998 e per il Codice della Strada è interessata dall’[B]articolo 164[/B]. [B][COLOR=rgb(184, 49, 47)]La legge equipara i portabiciclette ai portasci o ai portapacchi, facendoli ricadere nella categoria degli accessori leggeri e amovibili. Questi dunque, non modificano in modo significativo la massa a vuoto del mezzo stesso. Non bisogna dunque aggiornare la carta di circolazione, quindi il portabici non ha limiti di istallazione sulle auto.[/COLOR][/B] Come detto, è l’articolo 164, che prevede quanto segue: aggancio in sicurezza, posizione delle strutture e segnaletica obbligatoria. [LIST] [*][B]Aggancio in sicurezza[/B]: la prima cosa richiesta è l’istallazione della struttura avvenga in modo corretto. Bisogna dunque seguire quanto riportato sulle istruzioni del costruttore, poiché è prioritario che non avvenga il distacco della struttura dall’automobile, né lateralmente, né posteriormente. La cosa interessa anche le biciclette, che dovranno essere agganciate in modo idoneo. Ovviamente non devono creare situazione di pericolo, lo sganciamento in primis. [*][B]Limitazione della visibilità di targa e fanali[/B]: la struttura, così come le bici, non devono assolutamente coprire la targa del veicolo ed i fanali. Questi dovranno sempre risultare visibili. [/LIST] [LIST] [*][B]Posizione delle strutture[/B]: il portabici, così come le bici stesse, non dovranno in alcun modo ridurre la visibilità del conducente. Se la bici è nell’abitacolo, questa non dovrà impedire la libertà di movimento del conducente. [*][B]Segnaletica obbligatoria[/B]: attenzione a quanto sporgono le bici ed il portabici stesso. L’eventuale sporgenza va infatti regolata in riferimento all’articolo 61 del Codice della Strada. Non bisogna infatti superare i limiti massimi di sagoma. Se si superano questi (devono rientrare come carichi sporgenti) bisognerà apporre la segnaletica adeguata (pannelli a strisce bianco e rosso riflettenti). [/LIST] [/QUOTE]
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