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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="danilo590" data-source="post: 450910" data-attributes="member: 12020"><p>come fai a multarmi se il c.d.s., che è legge, mi permette di superare la sagoma fino ad un max di 2,55 m. </p><p>Codice </p><p> </p><p>Art.61. Sagoma limite. </p><p></p><p>1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo </p><p>compreso il suo carico deve avere: </p><p></p><p>a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le </p><p>sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1); </p><p></p><p>b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e </p><p>suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;</p><p> </p><p>Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli. </p><p></p><p>1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da </p><p>non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non </p><p>compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione </p><p>visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. </p><p>2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente </p><p>dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose </p><p>indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. </p><p>3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che </p><p>sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 </p><p>cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente </p><p>percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria </p><p>del veicolo. </p><p></p><p>Questi sono gli articoli del codice e per me sono validi questi. Se domani arriva un ing. della motorizzazione e ci dice che secondo lui bisogna guidare in retromarcia lo faremmo? No di sicuro e allora questi hanno scritto qualcosa che non è coerente con il c.d.s. e perciò si arriverà a modificare le cose che non vanno.</p><p>Chi fa l'esempio del portabici da portellone sbaglia, perchè comunque in un modo o in un altro oscurerà sicuramente o la targa o gli stop o la terza luce, comunque se una bici è larga 2,30m sarà comunque fuori sagoma secondo la circolare.</p><p>Ho consultato la polizia municipale, non ne sapevano nulla, dopo averla letta sono rimasti stupiti e secondo loro per adesso non cambia nulla nel senso che fino a quando non sarà chiaro loro non agiranno proprio perchè non è una legge.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="danilo590, post: 450910, member: 12020"] come fai a multarmi se il c.d.s., che è legge, mi permette di superare la sagoma fino ad un max di 2,55 m. Codice Art.61. Sagoma limite. 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1); b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli. 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. 3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Questi sono gli articoli del codice e per me sono validi questi. Se domani arriva un ing. della motorizzazione e ci dice che secondo lui bisogna guidare in retromarcia lo faremmo? No di sicuro e allora questi hanno scritto qualcosa che non è coerente con il c.d.s. e perciò si arriverà a modificare le cose che non vanno. Chi fa l'esempio del portabici da portellone sbaglia, perchè comunque in un modo o in un altro oscurerà sicuramente o la targa o gli stop o la terza luce, comunque se una bici è larga 2,30m sarà comunque fuori sagoma secondo la circolare. Ho consultato la polizia municipale, non ne sapevano nulla, dopo averla letta sono rimasti stupiti e secondo loro per adesso non cambia nulla nel senso che fino a quando non sarà chiaro loro non agiranno proprio perchè non è una legge. [/QUOTE]
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