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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="Spacepadrino" data-source="post: 443739" data-attributes="member: 298"><p>Allora adesso ve lo rimetto a pezzi poi fate, come vi pare e domani andate a fare richiesta di aggiornamento.</p><p></p><p>Punto 1:</p><p style="text-align: justify">"Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso"</p><p></p><p>Punto 2:</p><p>"Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo"</p><p></p><p>Punto 3:</p><p>"salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa."</p><p></p><p>Punto 4:</p><p style="text-align: justify">"In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati <strong>dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo</strong>, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164 (2), comma 1, del CdS."</p><p></p><p>Punto 5:</p><p style="text-align: justify">"In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 (5) del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo."</p><p></p><p>Punto 6:</p><p>"L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato, <strong>già regolarmente installato sul veicolo stesso</strong><em>,</em> nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, <strong>come sopra citato</strong>, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell' art. 78 (3) del</p><p>CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo."</p><p></p><p>Qui ci si riferisce al punto 4, ove il MIT non ti obbliga per forza ad aver il gancio traino per avere un portabici, a patto però che in caso di ostruzione tu possa replicare i dispositivi di segnalazione visiva posteriore, cosa che attualmente non è contemplata da nessun autovettura che non sia già atta al traino, da qui il il sistema che farà questa funzione deve essere verificato e riportato sulla CC.</p><p></p><p>Giusto per chiudere; io una volta che ho la macchina con gancio traino omologato, in correlazione alla patente in mio possesso posso agganciare qualsiasi rimorchio senza alcuna operazione di annotazione sulla carta di circolazione e/o comunicazione al MIT, ostruendo in molti casi parzialmente o totalmente i fanali posteriori del veicolo, invece se monto il portabici con le luci sullo stesso dispositivo devo fare l'articolo 78 ........<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite107" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /></p><p></p><p>Circolare scritta con i piedi che non può bypassare tutte le altre Normative e CDS in essere.</p><p></p><p>Poi mi fermo e fate quello che vi pare, oggi capisco il video ai commenti pubblicato ieri di [USER=1]@marco[/USER] .....</p><p></p><p>Quando mesi fa ho scritto che ci voleva la targa rilasciata dalla MCTC, tutti a scrivere che non serviva che quella di amazon/ebay andava benissimo, era ok all'epoca fare i "fuorilegge", oggi che vi dico in quali casi non lo siete, non va bene.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Spacepadrino, post: 443739, member: 298"] Allora adesso ve lo rimetto a pezzi poi fate, come vi pare e domani andate a fare richiesta di aggiornamento. Punto 1: [JUSTIFY]"Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso"[/JUSTIFY] Punto 2: "Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo" Punto 3: "salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa." Punto 4: [JUSTIFY]"In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati [B]dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo[/B], nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164 (2), comma 1, del CdS."[/JUSTIFY] Punto 5: [JUSTIFY]"In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 (5) del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo."[/JUSTIFY] Punto 6: "L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato, [B]già regolarmente installato sul veicolo stesso[/B][I],[/I] nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, [B]come sopra citato[/B], comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell' art. 78 (3) del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo." Qui ci si riferisce al punto 4, ove il MIT non ti obbliga per forza ad aver il gancio traino per avere un portabici, a patto però che in caso di ostruzione tu possa replicare i dispositivi di segnalazione visiva posteriore, cosa che attualmente non è contemplata da nessun autovettura che non sia già atta al traino, da qui il il sistema che farà questa funzione deve essere verificato e riportato sulla CC. Giusto per chiudere; io una volta che ho la macchina con gancio traino omologato, in correlazione alla patente in mio possesso posso agganciare qualsiasi rimorchio senza alcuna operazione di annotazione sulla carta di circolazione e/o comunicazione al MIT, ostruendo in molti casi parzialmente o totalmente i fanali posteriori del veicolo, invece se monto il portabici con le luci sullo stesso dispositivo devo fare l'articolo 78 ........:( Circolare scritta con i piedi che non può bypassare tutte le altre Normative e CDS in essere. Poi mi fermo e fate quello che vi pare, oggi capisco il video ai commenti pubblicato ieri di [USER=1]@marco[/USER] ..... Quando mesi fa ho scritto che ci voleva la targa rilasciata dalla MCTC, tutti a scrivere che non serviva che quella di amazon/ebay andava benissimo, era ok all'epoca fare i "fuorilegge", oggi che vi dico in quali casi non lo siete, non va bene. [/QUOTE]
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