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Testo
<blockquote data-quote="DEKILLA64" data-source="post: 150031" data-attributes="member: 307"><p>Hai ragione in parte: la normativa parla di CARICO SPORGENTE e non si riferisce alla struttura amovibile. Quindi parliamo in questo bici delle bici CARICATE sul portabici. Se queste rientrano nella sagoma del portabici verticalmente (in particolare quindi il manubrio o i pedali) il pannello (omologato) non serve. Se poi parliamo di targhe su barre mobili o su portabici da gancio entriamo in un ginepraio e non se ne esce.... Purtroppo in Italia di queste problematiche se ne parla da più di trent'anni eppure la normativa è ancora lacunosa e ambigua. Così ci sarà sempre quello che ti contesterà qualcosa che non sarebbe contestabile e dovremo sempre andare avanti con ricorsi e contestazioni alle contestazioni....</p><p></p><p><span style="font-size: 26px"><strong>Alcune regole da osservare per chi monta il portabici sull’auto </strong></span></p><p></p><p><img src="https://www.asaps.it/downloads/articoli/immagini/2012/07/3528_med.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Foto di repertorio dalla rete</p><p></p><p><img src="https://www.asaps.it/downloads/images/logo.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p>(ASAPS) – Tempo di vacanze, tempo di viaggi. E una volta raggiunto il luogo di villeggiatura, sempre più italiani decidono di parcheggiare l’auto e usare la bicicletta per i propri spostamenti. E allora è bene seguire alcune piccole indicazioni per trasportare in sicurezza, e soprattutto in regola, i velocipedi. Per quel che riguarda le autorizzazioni da richiedere ci sono buone notizie: l’applicazione nella parte posteriore dell’autovettura di portabici leggeri di tipo amovibile non necessita di approvazione da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, esattamente come per i portasci e portabagagli omologabili come unità tecniche indipendenti per i veicoli di categoria M1. Quindi un portabici può essere montato sotto la responsabilità del conducente. Questo naturalmente rispettando alcune regole essenziali. La struttura deve essere ancorata correttamente alla carrozzeria del veicolo, deve rientrare nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa, i gruppi ottici posteriori e la targa devono essere completamente visibili e le superfici esterne del portabici non devono sporgere verso l’esterno per non agganciare pedoni, ciclisti e motociclisti. Infine, la struttura può essere applicata anche utilizzando il gancio di traino, ovviamente nel rispetto del carico verticale massimo ammesso sul gancio stesso. Da ultimo, cosa da non dimenticare mai, è la segnalazione <strong><span style="font-size: 26px">del carico </span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><strong><u><span style="font-size: 26px">(eventualmente)</span></u></strong></span> sporgente posteriormente oltre la sagoma del veicolo mediante uno o due pannelli quadrangolari a strisce oblique bianche e rosse. (ASAPS)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="DEKILLA64, post: 150031, member: 307"] Hai ragione in parte: la normativa parla di CARICO SPORGENTE e non si riferisce alla struttura amovibile. Quindi parliamo in questo bici delle bici CARICATE sul portabici. Se queste rientrano nella sagoma del portabici verticalmente (in particolare quindi il manubrio o i pedali) il pannello (omologato) non serve. Se poi parliamo di targhe su barre mobili o su portabici da gancio entriamo in un ginepraio e non se ne esce.... Purtroppo in Italia di queste problematiche se ne parla da più di trent'anni eppure la normativa è ancora lacunosa e ambigua. Così ci sarà sempre quello che ti contesterà qualcosa che non sarebbe contestabile e dovremo sempre andare avanti con ricorsi e contestazioni alle contestazioni.... [SIZE=7][B]Alcune regole da osservare per chi monta il portabici sull’auto [/B][/SIZE] [IMG]https://www.asaps.it/downloads/articoli/immagini/2012/07/3528_med.jpg[/IMG] Foto di repertorio dalla rete [IMG]https://www.asaps.it/downloads/images/logo.jpg[/IMG] (ASAPS) – Tempo di vacanze, tempo di viaggi. E una volta raggiunto il luogo di villeggiatura, sempre più italiani decidono di parcheggiare l’auto e usare la bicicletta per i propri spostamenti. E allora è bene seguire alcune piccole indicazioni per trasportare in sicurezza, e soprattutto in regola, i velocipedi. Per quel che riguarda le autorizzazioni da richiedere ci sono buone notizie: l’applicazione nella parte posteriore dell’autovettura di portabici leggeri di tipo amovibile non necessita di approvazione da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, esattamente come per i portasci e portabagagli omologabili come unità tecniche indipendenti per i veicoli di categoria M1. Quindi un portabici può essere montato sotto la responsabilità del conducente. Questo naturalmente rispettando alcune regole essenziali. La struttura deve essere ancorata correttamente alla carrozzeria del veicolo, deve rientrare nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa, i gruppi ottici posteriori e la targa devono essere completamente visibili e le superfici esterne del portabici non devono sporgere verso l’esterno per non agganciare pedoni, ciclisti e motociclisti. Infine, la struttura può essere applicata anche utilizzando il gancio di traino, ovviamente nel rispetto del carico verticale massimo ammesso sul gancio stesso. Da ultimo, cosa da non dimenticare mai, è la segnalazione [B][SIZE=7]del carico [/SIZE][/B][COLOR=rgb(0, 0, 0)][B][U][SIZE=7](eventualmente)[/SIZE][/U][/B][/COLOR] sporgente posteriormente oltre la sagoma del veicolo mediante uno o due pannelli quadrangolari a strisce oblique bianche e rosse. (ASAPS) [/QUOTE]
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