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Testo
<blockquote data-quote="DEKILLA64" data-source="post: 92673" data-attributes="member: 307"><p>La norma che hai trovato riguarda <em>"veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice"</em> e <u>non si riferisce in alcun modo ai portabici da gancio</u> infatti non vengono mai menzionati. E' sbagliato quello che affermi riguardo l'obbligo di una targa riflettente e se leggi bene quello che hai postato, è scritto proprio qui (la parte che hai evidenziato nel tuo post non ha alcuna attinenza con i portabici da gancio):</p><p> </p><p><strong>3.</strong> Le targhe ripetitrici relative ai <em><strong>veicoli rimorchiati </strong><u>(</u><span style="color: #0000ff">il portabici non è un veicolo, non rientrando neppure nella classificazione di macchina e non è un rimorchio</span><u>)</u></em>, ivi compresi i<em><u><strong> carrelli appendice (</strong></u><span style="color: #0000ff">il portabici non è un carrello appendice, ne tantomeno equiparabile ad esso</span>)</em>, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i <em><strong>veicoli (</strong><span style="color: #0000ff">vedi sopra...</span><strong>)</strong>trainati da autoveicoli..................ecc, ecc.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="DEKILLA64, post: 92673, member: 307"] La norma che hai trovato riguarda [I]"veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice"[/I] e [U]non si riferisce in alcun modo ai portabici da gancio[/U] infatti non vengono mai menzionati. E' sbagliato quello che affermi riguardo l'obbligo di una targa riflettente e se leggi bene quello che hai postato, è scritto proprio qui (la parte che hai evidenziato nel tuo post non ha alcuna attinenza con i portabici da gancio): [B]3.[/B] Le targhe ripetitrici relative ai [I][B]veicoli rimorchiati [/B][U]([/U][COLOR=#0000ff]il portabici non è un veicolo, non rientrando neppure nella classificazione di macchina e non è un rimorchio[/COLOR][U])[/U][/I], ivi compresi i[I][U][B] carrelli appendice ([/B][/U][COLOR=#0000ff]il portabici non è un carrello appendice, ne tantomeno equiparabile ad esso[/COLOR])[/I], hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i [I][B]veicoli ([/B][COLOR=#0000ff]vedi sopra...[/COLOR][B])[/B]trainati da autoveicoli..................ecc, ecc.[/I] [/QUOTE]
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