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Testo
<blockquote data-quote="ghepüangor" data-source="post: 278209"><p>non è proprio così...ogni utente della strada deve fare sempre tutto il possibile per evitare un incidente, indipendentemente dalle regole del codice della strada...il diritto alla precendenza, invece, è tutt'altra cosa e nonostante le sentenze partigiane dei giudici il cds non prevede alcuno sconto per le categorie "deboli"/"qualcosa che non posso dire".</p><p></p><p>Il buonsenso prevede che chi abbia più da rischiare sia anche quello che presta la maggiore attenzione.</p><p>In ogni caso, l'art. 190 del cds parla chiaro in merito ai "diritti" dei pedoni...mentre per le bici, al di fuori delle piste ciclabili e degli attraversamenti pedonali/ciclabili, sono a tutti gli effetti equiparati agli altri veicoli</p><p></p><p>Art. 190</p><p>2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, c<strong>on l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.</strong> </p><p></p><p>3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. </p><p></p><p>5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali <strong>devono dare la precedenza ai conducenti</strong>.</p><p></p><p></p><p>Ossia: se un pedone si mette sul marciapiede in attesa di attraversare sulle strisce pedonali, l'automobilista è obbligato a fermarsi per farlo passare. Il pedone ha la precedenza.</p><p>Se un pedone fa la stessa manovra, ossia si mette sul marciapiede in attesa di attraversare ma dove non ci sono le strisce, l'automobilista non è obbligato a fermarsi ed è il pedone a dover aspettare di avere strada libera per fare la sua manovra. </p><p>Allo stesso modo funziona con le precedenze delle strade: se un'auto è ferma alla precedenza, chi percorre l'altra strada non ha obbligo di fermarsi.</p><p>Ma se il pedone inizia l'attraversamento comunque, è ovvio che le auto hanno l'obbligo di evitare l'investimento. Così come se un'auto esce da una precedenza, comunque l'auto che sopravviene ha l'obbligo di cercare di evitare l'incidente. Ma non è che l'utente imprudente acquisti un diritto di precedenza solo perchè si mette nella condizione di obbligare gli altri utenti a frenare per non investirlo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ghepüangor, post: 278209"] non è proprio così...ogni utente della strada deve fare sempre tutto il possibile per evitare un incidente, indipendentemente dalle regole del codice della strada...il diritto alla precendenza, invece, è tutt'altra cosa e nonostante le sentenze partigiane dei giudici il cds non prevede alcuno sconto per le categorie "deboli"/"qualcosa che non posso dire". Il buonsenso prevede che chi abbia più da rischiare sia anche quello che presta la maggiore attenzione. In ogni caso, l'art. 190 del cds parla chiaro in merito ai "diritti" dei pedoni...mentre per le bici, al di fuori delle piste ciclabili e degli attraversamenti pedonali/ciclabili, sono a tutti gli effetti equiparati agli altri veicoli Art. 190 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, c[B]on l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.[/B] 3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali [B]devono dare la precedenza ai conducenti[/B]. Ossia: se un pedone si mette sul marciapiede in attesa di attraversare sulle strisce pedonali, l'automobilista è obbligato a fermarsi per farlo passare. Il pedone ha la precedenza. Se un pedone fa la stessa manovra, ossia si mette sul marciapiede in attesa di attraversare ma dove non ci sono le strisce, l'automobilista non è obbligato a fermarsi ed è il pedone a dover aspettare di avere strada libera per fare la sua manovra. Allo stesso modo funziona con le precedenze delle strade: se un'auto è ferma alla precedenza, chi percorre l'altra strada non ha obbligo di fermarsi. Ma se il pedone inizia l'attraversamento comunque, è ovvio che le auto hanno l'obbligo di evitare l'investimento. Così come se un'auto esce da una precedenza, comunque l'auto che sopravviene ha l'obbligo di cercare di evitare l'incidente. Ma non è che l'utente imprudente acquisti un diritto di precedenza solo perchè si mette nella condizione di obbligare gli altri utenti a frenare per non investirlo. [/QUOTE]
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