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Testo
<blockquote data-quote="epregys" data-source="post: 221026" data-attributes="member: 92"><p><span style="font-size: 22px"><strong>La bozza del nuovo regolamento del Parco Nazionale del Gran Sasso, sulla quale si potrà discutere fino all’8 febbraio prima di una decisione definitiva, recita all’articolo 112 co. 4: ” l’uso delle biciclette a pedalata assistita conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 50 del citato d. lgs. 285/92, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria di cui all’art. 109, co. 1.”.</strong></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><strong>Art. 50. Velocipedi.</strong></span></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.</p><p></p><p>TITOLO III - DEI VEICOLI</p><p></p><p>Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE</p><p></p><p>Art. 50. Velocipedi.</p><p></p><p>1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)</p><p></p><p>2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.</p><p></p><p> </p><p> </p><p></p><p>(1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.</p><p></p><p></p><p>Dovè il problema ?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="epregys, post: 221026, member: 92"] [SIZE=6][B]La bozza del nuovo regolamento del Parco Nazionale del Gran Sasso, sulla quale si potrà discutere fino all’8 febbraio prima di una decisione definitiva, recita all’articolo 112 co. 4: ” l’uso delle biciclette a pedalata assistita conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 50 del citato d. lgs. 285/92, è consentito esclusivamente lungo la viabilità ordinaria di cui all’art. 109, co. 1.”.[/B][/SIZE] [SIZE=6][B]Art. 50. Velocipedi.[/B][/SIZE] "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE Art. 50. Velocipedi. 1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1) 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14. Dovè il problema ? [/QUOTE]
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