PORTABICI - Così parlò il MIT

  • Test della Whyte Elyte Evo Stag Works, azienda britannica che ha unito un motore Bosch Full Power ad una batteria piccola per contenere i pesi, un center of gravity estremamente basso ed una geometria studiata finemente per rendere questa E-bike la più agile sul mercato, ci saranno riusciti?
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NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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Art.78 c1: "I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali"
Ovvero, riguarda singolarmente sia i veicoli che i rimorchi, ma è scritto in modo che ci si può sbaglgliare a prima vista.
E da quando in qua
un portabicicletta ed un porta sci è un rimorchio?
 
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SteFagg

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E da quando in qua
un portabicicletta ed un porta sci è un rimorchio?
Non ci si capisce. Dimenticate i rimorchi, non c'entrano niente nel nostro caso, il titolo dell'articolo 78 è: "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'articolo parla di veicoli (ed eventualmente di rimorchi). Se rileggete la circolare del ministero dell'interno successiva a quella del MIT, anche lì c'è il riferimento all'art.78 c.3 e 4 per quanto riguarda le sanzioni
 

Marcoi83

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Hanno fatto copia carta c. e documento+ ritirato copie omologazioni ( volevano le originali....bho? Ho stampato i PDF dal sito Peruzzo... più di questo....)+ Gli ho dato scheda tecnica, presente nel sito,dove ci sono anche le misure
Mi faranno sapere quando sarà il giorno della visita.
La scheda tecnica subito dopo la descrizione intendi ?
 

Marcoi83

Ebiker normalus
19 Gennaio 2023
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Si.nn so se serve....
Ho il pure instinct 4 sempre peruzzo,mi scaricherò le certificazioni e la scheda tecnica così da avere tutto in mano,anche se non so se passerò il collaudo dato che la portata massima verticale della mia macchina è 60 kg e solo il portabici ne fa 19 ,quindi posso caricare solamente 41 kg ( 2 e-bike se mi va bene quando esco la domenica e per le uscite familiari mi tocca stare con la calcolatrice alla mano per non sforare con le muscolari) .
Grazie mille per le info
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
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Ho il pure instinct 4 sempre peruzzo,mi scaricherò le certificazioni e la scheda tecnica così da avere tutto in mano,anche se non so se passerò il collaudo dato che la portata massima verticale della mia macchina è 60 kg e solo il portabici ne fa 19 ,quindi posso caricare solamente 41 kg ( 2 e-bike se mi va bene quando esco la domenica e per le uscite familiari mi tocca stare con la calcolatrice alla mano per non sforare con le muscolari) .
Grazie mille per le info
Non è questione di calcolatrice per fare di conto, è ben altra cosa. Se il carico verticale max del gancio traino della sua auto è 60 kg ed il suo portabiciclette pesa 19 kg e nella scheda tecnica è scritto che sopporta un peso massimo collaudato di 50 kg, quindi 19 più 50 uguale 69, la motorizzazione non annoterà il suo portabicicletta e quindi non potrà usarlo.
 

NONNOCICLISTA

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?? 50 kg da dove salta fuori ? Lui ha scritto che la sua auto porta 60 …
Ha scritto "la portata massima verticale della mia auto è 60 kg" naturalmente riferita alla portata massima del gancio traino montato. Per il resto, se non si è capito, è solo un esempio per far comprendere, a chi ha scritto , che il suo "ragionamento" è errato, è necessario ragionare sulle cifre da me scritte, che naturalmente cambiano da struttura a struttura, da marca a marca. Gli potevo fare il conto preciso se avesse pubblicato anche il peso sopportabile e collaudato del suo portabiciclette, ma non l'ha fatto ed io ho fatto un esempio.
 

gdming68

Ebiker normalus
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Giant Reign
Se è possibile mettere un facsimile della lettera da inviare al Mit faccio un copia e incolla e la mando anch'io via pec
Oppure in mp
Grazie

Allego la bozza della PEC che ho inviato io all'indirizzo [email protected].
Ovviamente siete liberi di eliminare o modificare i vari punti e le relative domande:


Buonasera, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N.25891 del 6/9/2023 e successivi chiarimenti Registro ufficiale U.0030187 del12-10-2023 chiedo gentilmente alcuni chiarimenti:


Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)
A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.
Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

Domanda 1: Alcuni modelli di portabici da gancio traino una volta montati NON occultano ne targa, ne luci laterali, ne terzo stop (cfr. foto allegati). Montando al di sopra le bici vengono invece occulatate luci e targa. Occorre recarsi al collaudo con portabici e bici montate?

Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.

Domanda 2:
Tutte le bici moderne (corsa, trecking, Mountain Bike, e-Bike, ecc.) hanno una larghezza che varia dai 180 ai 210 cm.
Questa norma cancella quindi la possibilità di far sporgere le bici lateralmente di max 30 cm per parte come previsto dal CdS?
In tal caso segnalo che nessun utente, anche con portabici omologato e collaudato, sarebbe in regola perchè è impossibile trasportare bici su auto anche di medie/grandi dimensioni (circa 170-190 cm) mantenendo le bici all'interno della sagoma dell'auto.
Il mio parere è che questa norma sia stata erroneamente inserita utilizzando parte del testo della Circolare relativa ai portabicicletta da installare sui veicoli di categoria M2 ed M3.

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura
Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle
caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.

Domanda 3: La casa costruttrice della mia auto non rilascia nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di spegnimento automatico delle luci della vettura all'inserimento del connettore del portabici. Non è chiaro se è possibile presentare in Motorizzazione un'autodichirazione del proprietario del veicolo.
Su questo punto segnalo che il Ministero dell’Interno, facendo riferimento alle suddette Circolari, ha diramato un comunicato a tutte le Forze dell’Ordine con l’invito ad applicare sanzioni in violazione dell’art. 79 del CdS a tutti gli utenti che guidano auto con portabici installati senza aver occultato i dispositivi di illuminazione originali dell’auto.

Domanda 4: Non è chiaro se occorre presentarsi al collaudo muniti di Targa Ripetitrice Omologata rilasciata dalla Motorizzazione oppure se è possibile richiederla solo dopo aver ottenuto il collaudo positivo del portabiciclette.

Domanda 5: Non è chiaro se è possibile trascrivere sulla carta di circolazione un portabici con peso proprio + portata max superiore alla portata Sv del gancio traino, prescrivendo all'atto del collaudo una limitazione di portata.
Segnalo infatti che un’auto di medie dimensioni ha portata verticale su gancio traino di 75 Kg mentre quasi tutti i portabici hanno peso proprio di circa 15-20 Kg e portata max della struttura di circa 60 Kg.
Tutti i portabiciclette riportano infatti una scheda tecnica con la quale si invitano gli utenti a calcolare il peso max trasportabile in funzione del carico verticale Sv ammesso su gancio traino ed il peso della struttura. Come specificato in tutti i libretti di istruzione dei portabiciclette, resta in capo all’utilizzatore stabilire il carico massimo trasportabile in funzione della Portata max ammessa su gancio traino, Peso proprio della struttura e Portata max ammessa dal portabici.

Domanda 6: Attualmente il mio ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente NON accetta prenotazioni per il collaudo dei portabiciclette.
Considerando che le suddette Circolari e relative linee guida NON sono state ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono quindi atti interni al MIT, è’ previsto un periodo transitorio per consentire a tutti gli utenti di mettersi in regola con le nuove norme?


Grazie
 

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Ebiker grandiosus
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rockrider st 530 + mondraker crafty se 2022
Non ci si capisce. Dimenticate i rimorchi, non c'entrano niente nel nostro caso, il titolo dell'articolo 78 è: "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'articolo parla di veicoli (ed eventualmente di rimorchi). Se rileggete la circolare del ministero dell'interno successiva a quella del MIT, anche lì c'è il riferimento all'art.78 c.3 e 4 per quanto riguarda le sanzioni
Ok ma ti fanno sanzioni che riguardano modifiche del veicolo o dei rimorchi.

Resta oggettivamente il fatto che un portabici non e' una modifica del veicolo, ne' un rimorchio.

Un qualsiasi avvocato decente riuscirebbe a fare un ricorso ad una multa del genere, e se si trova un giudice non dalla parte dei nostri cari burocrati della mctc, lo si vince pure.
 

SteFagg

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Ok ma ti fanno sanzioni che riguardano modifiche del veicolo o dei rimorchi.

Resta oggettivamente il fatto che un portabici non e' una modifica del veicolo, ne' un rimorchio.

Un qualsiasi avvocato decente riuscirebbe a fare un ricorso ad una multa del genere, e se si trova un giudice non dalla parte dei nostri cari burocrati della mctc, lo si vince pure.
Su questo sono perfettamente d'accordo con te, questa cosa è evidente; un portabici (da gancio o no) è un accessorio rimovibile che non fa stabilmente parte del veicolo e non lo modifica assolutamente. Resta il fatto che per come sono state scritte le circolari (e solo per quello), attualmente le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art.78
 

Blaststiff

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Beh... nel momento in cui è installato e le luci visibili diventano quelle del portabici e la targa visibile diventa quella sul portabici, non si può dire che non modifichi il veicolo.
 

SteFagg

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Beh... nel momento in cui è installato e le luci visibili diventano quelle del portabici e la targa visibile diventa quella sul portabici, non si può dire che non modifichi il veicolo.
L'art.78 parla di "modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali" del veicolo, mi sembra che si intenda ben altro del fatto di montare un accessorio rimovibile in un attimo; ma come spesso accade l'articolo è passibile di interpretazioni diverse, secondo me quella del MIT mi sembra molto opinabile
 

Marcoi83

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Non è questione di calcolatrice per fare di conto, è ben altra cosa. Se il carico verticale max del gancio traino della sua auto è 60 kg ed il suo portabiciclette pesa 19 kg e nella scheda tecnica è scritto che sopporta un peso massimo collaudato di 50 kg, quindi 19 più 50 uguale 69, la motorizzazione non annoterà il suo portabicicletta e quindi non potrà usarlo.
Ma scusate ma sti calcoli ora da dove escono?
Prima sottraete, poi sommate,ma soprattutto siamo sicuri che sono calcoli giusti che faranno al collaudo?
Comunque la macchina porta 60kg
Il portabici pesa 19 e ne supporta 60kg
 

muscolare

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Prima sottraete, poi sommate,ma soprattutto siamo sicuri che sono calcoli giusti che faranno al collaudo?

No, qui ognuno spara la sua declinandola in modo più o meno pessimistico a seconda della propria inclinazione. Se puoi, aspetta qualche settimana/mese per vedere come evolve la situazione, magari scrivendo ai vari enti citati nei messaggi precedenti per rendere più probabile che qualcuna si renda conto della colossale minchiata che hanno fatto. Se invece non pouoi fare a meno di usare il portabici munisciti almeno della targa ufficiale omologata, e ovviamente gancio a libretto e portabici omologato, e spera nel buon senso di eventuali sceriffi che dovessero fermarti.
 
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Marcoi83

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No, qui ognuno spara la sua declinandola in modo più o meno pessimistico a seconda della propria inclinazione. Se puoi, aspetta qualche settimana/mese per vedere come evolve la situazione, magari scrivendo ai vari enti citati nei messaggi precedenti per rendere più probabile che qualcuna si renda conto della colossale minchiata che hanno fatto. Se invece non pouoi fare a meno di usare il portabici munisciti almeno della targa ufficiale omologata, e ovviamente gancio a libretto e portabici omologato, e spera nel buon senso di eventuali sceriffi che dovessero fermarti.
Guarda l'ho scritto già 3 o 4 volte che sta storia è una stronzata all'italiana,comunque,per utilizzare il portabici devo fare la targa omologata e già che ci sto mi informavo sul da fare per il resto perché alla fine,come tutti,ho speso dei bei soldi,ma spenderne altri e rischiare che manco passa il collaudo mi girano parecchio
 

savutdame

Ebiker pedalantibus
13 Febbraio 2023
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Poi aggiungo una considerazione, alcuni scrivono messaggi che fanno capire palesamente che non hanno mai considerato la questione della portata massima in verticale consentita dal proprio gancio traino. Insomma, credo che sia da rispettare con o senza queste ultime circolari, per la sicurezza di tutti.
Se auto o gancio concedono solo 60kg, perchè caricarne di più con il rischio di danneggiare auto, bici e chi disgraziatamente viaggia dietro di voi?
 

danilo590

Ebiker normalus
4 Febbraio 2021
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Ma che calcoli devono fare? Se la portata del gancio è 60kg, sta a voi caricare le bici fino al raggiungimento della portata, mica la motorizzazione vi chiede che bici ci caricate. E' come la portata massima sui camion, se la portata max fosse 1000 kg, e ce ne carico 1200 kg sono in multa; perciò se ho 60kg di portata, 18kg il portabici caricherò le bici per un totale di 42kg. poi che siano e-bike, bici da città, bici da bambino sempre 42kg saranno.