Dovevi almeno dirgli che in Italia non si può circolare con un vagone simile attaccato alla bici
art. 50 CdS
Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m.
La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m; inoltre la massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg.
L'Art 50 Cds a me risulta quello che riporto di seguito, è diverso e non cita i rimorchi. Dove hai preso il tuo art 50? Mi sono perso qualcosa?
"1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due
ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza"